Al momento stai visualizzando Acquisti online e problemi con il recesso. Lo strano caso dell’Iphone

Si è rivolto alla Federconsumatori di Piacenza un signore lamentando problemi legati all’esercizio del diritto di recesso, detto anche diritto di ripensamento, previsto a favore del consumatore in caso di acquisti effettuati fuori dai locali commerciali del professionista, oppure a distanza.

Il consumatore ha acquistato in internet, quindi a distanza, uno smartphone nuovo, modello Iphone, ad un prezzo di circa 1.200 Euro.

Appena ricevuto il bene, lo ha provato, e non soddisfatto dalle caratteristiche, ha comunicato al venditore professionista la volontà di recedere dal contratto, richiedendo informazioni per la restituzione del bene.

Come da normativa di settore, il consumatore ha comunicato entro 14 giorni dalla consegna del prodotto l’intenzione di avvalersi del diritto di recesso.

Ciononostante, si è sentito rispondere che il bene aveva subito un deprezzamento notevole a causa dell’inserimento delle credenziali di accesso del consumatore utente, il così detto Apple ID, e che il venditore non era quindi disponibile a procedere alla restituzione integrale della somma corrisposta all’atto dell’acquisto.

La somma offerta era infatti di circa 600 Euro, perché il prodotto, a detta del professionista, non poteva più essere rivenduto come nuovo.

Questo perché i cellulari marca Apple, all’accensione, richiedono immediatamente di accedere con con le proprie credenziali, e non permettono il funzionamento del dispositivo senza un accesso e una registrazione.

In effetti, dopo un saluto di benvenuto, i dispositivi in parola richiedono tassativamente un accesso nominativo.

La prima schermata dopo il saluto, intitolata “ID Apple” recita «Effettua l’ accesso con il tuo ID Apple per utilizzare iCloud, iTunes, AppStore e molto altro», e richiede subito l’inserimento di un nome utente ed una chiave di accesso (password). Alternativamente, propone solo l’opzione «Non hai un ID Apple o l’hai dimenticato?», selezionabile per il recupero delle credenziali o la creazione di un nuovo utente.

Procedendo con un accesso nominativo, quindi inserendo un nome utente ed una password, il dispositivo viene irrimediabilmente registrato ed associato a quell’utente, senza possibilità di cancellazione di questa correlazione fra utente e telefono, e quindi del ripristino della situazione ex ante.

Chi un domani dovesse acquistare quello smartphone, effettivamente, troverebbe la prova di un precedente utilizzo, senza possibilità di effettuare l’operazione sopra descritta per primo.

Orbene, esaminata la questione, la Federconsumatori di Piacenza ha compreso le ragioni poste alla base del rifiuto del venditore, fondato su una motivazione astrattamente valida, ma ha altresì rilevato che di tale possibilità di esclusione della restituzione del prezzo non era fatta menzione nelle condizioni generali di vendita pubblicizzate dal venditore, e quindi tale limitazione all’esercizio del diritto di recesso, ancorché comprensibile, non è giustificata se taciuta prima che il consumatore abbia perfezionato l’acquisto e risulti ormai vincolato.

Ed invero, il Codice del consumo, applicabile al caso descritto, prevede tutta una serie di obblighi informativi a carico del professionista, fra i quali risultano da un lato le informazioni obbligatorie circa le modalità relative all’esecuzione del contratto, ex art. 48, primo comma, dall’altro quelle relative ad un’eventuale esclusione del diritto di recesso nei casi tassativamente previsti dall’art. 59.

Nel caso di specie entrambe le informazioni risultano omesse, e peraltro la causa di esclusione o limitazione del diritto di ripensamento sollevata dal professionista non rientra fra quelle elencate dal Codice del consumo.

Inoltre, in soccorso del consumatore viene l’art. 57 del Codice in parola, laddove il comma secondo testualmente prevede che «Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni».

Ciò premesso, la restituzione parziale di quanto versato a titolo di prezzo del bene non è ammissibile, e la riduzione dell’importo proposta non è corretta.

Si rappresenta infine che il legislatore ha introdotto la figura del “consumatore medio”, ossia un soggetto ipotetico da prendere come riferimento per comprendere se una pratica commerciale sia lecita o meno.

In maniera poco scientifica, ma immediatamente comprensibile, si può dire che il consumatore medio sia l’indicatore della conoscenza di un qualcosa da parte dell’uomo comune: è il punto di riferimento da utilizzare per stabilire se qualcosa, in base alle informazioni che mediamente un consumatore ha, è stato fatto correttamente oppure no.

Nel caso di cui si tratta, le operazioni sopra descritte, relative all’accensione e primo utilizzo di un cellulare di ultima generazione di quella marca, possono essere note ad un esperto o ad un appassionato del settore, ma non rientrano nel sapere comune e diffuso, vale a dire fra le nozioni conosciute dal “consumatore medio”.

L’art. 22 del Codice del consumo, al primo comma recita: «È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e’ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso».

Quindi, a parere di chi scrive, nel caso che ci occupa si può ben affermare che, omesse le informazioni riguardanti l’accessione del dispositivo, e quindi le limitazioni e/o decadenze che ne conseguono, al professionista venditore sia addebitabile un’omissione ingannevole ex art. 22.

In conclusione, si può legittimamente escludere che il venditore professionista abbia agito correttamente poiché ha omesso informazioni rilevanti ed essenziali che averebbero potuto indurre il consumatore a non acquistare il bene. In particolare egli ha da un lato taciuto la volontà di limitare il diritto di recesso in caso di attivazione del telefono, e dall’altro ha omesso di fornire indicazioni chiare circa le modalità con cui effettuare le prove necessarie per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni acquistati a distanza.

Avv. Giulio Ricciardi – Consulta legale Federconsumatori Piacenza

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”
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