E’ capitato a tutti di trovare casualmente un vecchio documento attestante un deposito bancario o postale.

Al contempo periodicamente su certa stampa appaiono notizie, diffuse da poco raccomandabili studi legali, che promettono tesori e ricchezze a chi ha trovato un documento come quello citato. Poi, in fondo all’articolo, è in effetti riportato che entro sei sette mesi è attesa l’ammissibilità del ricorso da parte del Tribunale, che per il momento non ha stabilito un bel niente.

Ma come stanno realmente le cose? Nel contratto di deposito bancario o postale non è prevista la rivalutazione, che è invece sostituita dagli interessi. I quali non sono perenni; ma dopo cinque anni di mancata movimentazione del deposito e di mancata riscossione degli interessi stessi smettono di essere erogati, cioè si prescrivono. Inoltre già da qualche decennio i depositi non movimentati da almeno dieci anni e con saldo inferiore ad un minimo periodicamente fissato, sono raggruppati sotto la voce “saldi minimi” allo scopo di alleggerire le chiusure giornaliere riducendo il numero di records da elaborare.

Fino a qualche tempo fa questo naturalmente non precludeva al risparmiatore il diritto di rientrare in possesso della sua somma; la procedura era un po’ più lunga e laboriosa di quella eseguita allo sportello perché coinvolgeva uffici interni, ma possibile.

A complicare le cose è intervenuto qualche tempo fa un provvedimento voluto dal Ministro Tremonti, noto come “conti dormienti” che ha imposto a banche, assicurazioni e posta di versare al Ministero del Tesoro le somme rinvenienti da rapporti prescritti a termini di legge. Le somme depositate si prescrivono 10 anni dopo l’ultimo movimento. Invece le somme dovute dalle assicurazioni a qualsiasi titolo, in particolare sulle polizze vita, si prescrivevano dopo un anno dalla scadenza o dalla morte dell’assicurato ed il contratto prevede che il riscatto venga espressamente richiesto dall’avente diritto. Pertanto, specialmente in caso di decesso dell’assicurato vita, è spesso capitato che gli eredi abbiano saputo della polizza molto tempo dopo, tra l’altro indispensabile .per ottenere il riscatto. Se era trascorso più di un anno dalla scadenza o dalla morte dell’assicurato, le compagnie legittimamente dovevano devolvere il riscatto ai conto dormienti, negandolo ovviamente ai richiedenti. La nostra associazione, con alcune altre, è riuscita ad ottenere la modifica della legge, che ha portato a due anni il termine di prescrizione per le somme dovute dalle assicurazioni. E’ comunque possibile, entro dieci anni dall’avvenuta devoluzione al fondo, rientrare in possesso delle somme con una  apposita procedura eseguibile sia dagli interessati che tramite la nostra associazione. I tempi non sono ridotti ma i costi sì.

Gustavo Tortoreto Federconsumatori Bologna

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