Al momento stai visualizzando Assicurazioni, pagamenti puntuali e cavilli, cosa sapere?

Ai nostri sportelli arrivano spesso richieste di chiarimenti e/o tutele per un mancato riconoscimento d’indennizzo in caso d’incidente causato da un proprio veicolo. 
E’ bene quindi sapere:

1) Cosa succede se non paghi in tempo il premio assicurativo per una dimenticanza? 

Poniamo il caso che per un disguido non ti arrivi la lettera dell’assicurazione che ti ricorda l’imminente scadenza e la richiesta di pagamento del premio, cosa succede? Ebbene bisogna ricordare prima di tutto che l’art. 1901 Cod. Civ. stabilisce che in caso di mancato pagamento alle scadenze convenute l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Per cui, l’assicurazione tornerà ad essere operativa solamente dopo il pagamento del premio convenuto. 

Attenzione però (!) se durante il periodo di sospensione dell’assicurazione venite coinvolti in un sinistro la compagnia assicurativa respingerà la vostra richiesta di pagamento del danno. Anche nel caso in cui paghiate il premio assicurativo oltre i quindici giorni dalla scadenza convenuta e successivamente denunciate il sinistro occorso durante la sospensione la compagnia assicurativa non vi risarcirà, lamentando una mancanza di copertura al momento del sinistro. 

È molto importante, quindi, controllare quando scadrà la vostra assicurazione per non rischiare di essere scoperti, ma non solo.…. sapete esattamente cosa è ricompresa nel vostro contratto RCA? 

2) Siete coperti, anche se avete causato un sinistro in un’area chiusa, come ad esempio un cortile condominiale?

La Vostra compagnia risarcirà i danni o dovrete farlo di tasca vostra?
Generalmente la compagnia vi risarcirà se il sinistro avrà luogo in una strada pubblica, ossia aperta alla circolazione, ma sarete risarciti, anche se il sinistro si verificherà in un’area privata, solamente se nel vostro contratto RCA vi è la clausola “Area Privata”.

Quest’ultima non sempre è inserita automaticamente, per cui sarebbe bene chiedere al proprio assicuratore l’inserimento al momento della sottoscrizione, con il pagamento di un piccolo sovrapprezzo (circa 5 euro). La compagnia, dal canto suo potrà accettare o rifiutare la richiesta. 

3) E se sei la vittima di un sinistro occorso in un luogo privato chi ti risarcisce? 

Se il conducente dell’auto ha previsto all’interno della sua RCA la clausola “Area privata” allora sarà la compagnia assicurativa ad occuparsi del risarcimento, al contrario dovrai rivolgerti direttamente al conducente dell’auto. 
Inoltre, è bene in questa sede ricordare che in caso di sinistro è molto importante avvertire tempestivamente la compagnia assicurativa. Ebbene, in base a quanto disposto dal Codice Civile all’art. 1913 l’assicurato deve dare comunicazione alla compagnia assicurativa entro 3 giorni dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui ha avuto conoscenza del sinistro. La denuncia non è necessaria se l’assicuratore o l’agente intervengono entro tre giorni dalle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. 
4) Come va denunciato il sinistro?

Visto che il Codice Civile non prescrive una forma particolare, la denuncia del sinistro può essere fatta in vari modi, vediamone alcuni. Può essere, infatti, inviata una lettera a mezzo raccomandata a/r alla compagnia assicurativa, in particolare all’indirizzo dell’Ufficio sinistri, oppure può essere inviata una PEC o una e-mail, per alcune compagnie la denuncia è possibile anche tramite telefonata al call-center, infine, più semplicemente è possibile recarsi presso il proprio assicuratore. In quest’ultimo caso, il vostro assicuratore vi farà compilare una dichiarazione in cui andranno inseriti una serie di dati, tra i quali: le parti coinvolte, i dati dell’assicurazione, il luogo e il tempo in cui si è verificato il sinistro e la dinamica. Le stesse indicazioni sono contenute nella Costatazione amichevole di indicente (CID), se è stata compilata. 

5) Se denuncio il sinistro passati oltre il termine dei tre giorni cosa succede? La compagnia assicurativa risarcirà il danno?

In giurisprudenza si ritiene che benché il termine dei tre giorni sia perentorio la sua violazione non comporta in automatico la perdita del diritto al risarcimento. Va valutata la motivazione per cui si è tardato a denunciare il sinistro. Sicuramente non si avrà risarcimento nel caso in cui si è agito con dolo, ossia quando vi è un intento fraudolento del soggetto volto a danneggiare la compagnia. 
Tuttavia, attenzione (!) sempre meglio avvisare la compagnia assicurativa entro i tre giorni decorrenti o dal verificarsi del sinistro o dal momento in cui si ha avuto conoscenza dello stesso. 

6) Cosa succede dopo la denuncia del sinistro? 

L’assicurazione porrà in essere tutte le indagini necessarie al fine di verificare la correttezza di quanto comunicato, ossia verificherà la dinamica dei fatti, le cause dell’indicente e ne quantificherà i danni. Successivamente farà valutare da un perito i danni occorsi alle cose (i mezzi coinvolti) e alle persone (perizia medico-legale). Infine, formulerà un’offerta al danneggiato entro 60 giorni per i danni ai veicoli ed entro 90 giorni per i danni alle persone, decorrenti dalla denuncia del sinistro o dalla consegna della documentazione necessaria a fare le opportune indagini. 

Avv. Francesco Paolicelli                                   

Consulta Legale Federconsumatori

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”

Lo sai perché le tariffe RCA in Italia sono fra le più alte d’Europa (meno però di Francia e Inghilterra)?

In Italia viaggiano circa 45 milioni di veicoli assicurati RCA e la tariffa media è di 385 euro contro di quella europea di 323 euro (Fonte Ania). La media però nasconde un forte divario fra le nostre regioni. Le tariffe applicate sono, infatti, influenzate dal numero medio d’incidenti registrati che determinano un costo medio di rimborsi di circa 14 miliardi/annui. Le polizze auto non sono, però, tutte eguali, dipendono dalla presenza delle franchigie, rivalsa e altre particolari clausole e il fenomeno delle truffe e dei raggiri a carico delle compagnie le fanno lievitare se non scoperte e denunciate. L’Italia, purtroppo, indossa la maglia nera “ d’incidenti mai avvenuti” con lesioni fisiche e materiali inventate con conseguenze negative sulle tariffe pagate dagli onesti. Dal 2016, proprio per contrastare questo odioso fenomeno, è nato l’Archivio Integrato Antifrode (AIA) gestito dall’IVASS (Authority di vigilanza sulle assicurazioni.) 

1.641 Visite