Al momento stai visualizzando Emergenza sanitaria Covid 19, cosa fare per sospendere il MUTUO prima casa

Riferimenti normativi e operativi

  • Legge 244 del 2007 (Fondo Gasparini);

  • Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19);

  • Il Decreto Legge n. 18/2020 del 17 marzo 2020 (Cura Italia).

  • Il Decreto Legge del  25/03/2020

  • Domanda di accesso al Fondo di Solidarietà Mutui (scaricabile sul sito www.consap.it)

ATTENZIONE: quella che potremmo definire normativa d’emergenza si riferisce soltanto ai mutui prima casa. Non ci sono, ad oggi, specifici riferimenti ad altri tipi di finanziamenti, cessioni del quinto, o altro.

Chi può richiedere la sospensione delle rate del mutuo prima casa?

Il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia) all’art. n. 54 amplia la platea dei beneficiari al Fondo Solidarietà Mutui, per il mutuo prima casa.

Grazie al Decreto Legge 9/2020 (articolo 26) la platea di coloro che possono accedere a questi aiuti d’emergenza si è ampliata.

Potranno quindi farne richiesta tre categorie:

  • i dipendenti con una riduzione di orario di lavoro;
  • lavoratori autonomi;
  • liberi professionisti.

E’ inoltre  necessario rientrare in condizioni specifiche.

Per i lavoratori dipendenti si potrà accedere alle misure di sospensione, se si è verificata la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.

Complessivamente tali sospensioni dovranno corrispondente a una riduzione pari ad almeno il 20% dell’orario complessivo di lavoro.

Lo stop delle rate potrà durare per un arco di tempo diverso a seconda della durata della sospensione:

  • fino a 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra un minimo di 30 giorni e un massimo di 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • fino a 12 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • fino a 18 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

L’azienda dovrà autocertificare la sospensione del lavoro per i giorni lavorativi consecutivi di sospensione.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, la procedura è differente.

Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020.

Tali categorie dovranno autocertificare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda (ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre) un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza coronavirus.

Le norme prodotte in questo periodo ampliano la platea di chi può richiedere aiuti specifici per il mutuo prima casa, ma non sospendono tale diritto per coloro che già potevano accedere a tali aiuti.

Queste persone sono:

  • Coloro che hanno subito la cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato);
  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Ricordiamo che il Fondo concede la sospensione del pagamento delle rate, per un massimo di 18 rate.

Facendo quindi un’integrazione tra la normativa precedente (Fondo Gasparini) che ha sempre regolato questa materia, il Decreto Cura Italia e i dispositivi applicativi di tale decreto, possiamo definire i seguenti parametri che, come detto, si applicheranno alle categorie sopra indicate:

  

  • Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile non di lusso adibito ad abitazione principale;
  • Il titolare di un mutuo, contratto per l’acquisto della prima casa di un importo non superiore a 250mila euro;
  • Il mutuo deve, inoltre, essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda.

Attenzione: la sospensione può essere richiesta anche dal titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

A chi va presentata la domanda?

La domanda va presentata alla Banca o Finanziaria che ha erogato il mutuo, l’istituto a sua volta invia a CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A) che dovrà dare il nulla osta alla sospensione delle rate. Pertanto i tempi non sono immediati, tra la consegna della domanda alla banca e l’autorizzazione da parte di CONSAP possono passare diverse settimane.

Accedere a tali aiuti straordinari conviene davvero?

E’ bene valutare con la massima attenzione e non farsi prendere dal panico perché è vero che questi aiuti saranno necessari per moltissime persone, ma bisogna anche considerare le condizioni del  mutuo in essere in quanto se accederemo a tali forme di sostegno, esse potrebbero cambiare ((es. se abbiamo un mutuo a tasso variabile) oppure precluderci l’accesso successivo ad altre opportunità (es. surroga).

Federconsumatori Emilia-Romagna mette a disposizione i suoi consulenti ed i suoi legali perché valutare caso per caso, situazione per situazione, significa fare scelte più oculate e chiare, sin dall’inizio. In questo momento la consulenza è attivata via email e telefonicamente.

Lucia Lusenti

Foto di Jörg Hertle da Pixabay 

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”

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