Al momento stai visualizzando Verbale di accertamento e contestazione di violazione alle norme del Codice della Strada. Che fare? Pagare o fare ricorso?

​Hai trovato sul parabrezza della tua auto un verbale di accertamento e contestazione perché hai parcheggiato l’automobile in divieto di sosta? Oppure ti è stato notificato un verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada per eccesso di velocità? Che fare? Pagare o fare ricorso?

Le due possibilità sono alternative, poiché se si decide di pagare (o richiedere il pagamento rateale) non si potrà successivamente fare ricorso.

Tuttavia, ai fini del decidere, devi sapere che esistono le seguenti agevolazioni, a seconda che il pagamento avvenga:

entro i primi 5 giorni dalla contestazione/notifica, il trasgressore ha diritto ad uno sconto pari al 30% in meno della multa, oltre all’importo intero, nel verbale e nel bollettino (il giorno della contestazione non si conteggia ed il termine scade alla mezzanotte del quinto giorno, se festivo la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo);

entro i successivi 55 giorni, ovvero prima del termine ultimo di 60 giorni, si ha diritto ad una sanzione in misura ridotta;

dal 61° giorno in poi, la multa deve essere pagata in misura ordinaria, con importo pari alla metà del massimo della sanzione, che equivale al quadruplo della sanzione minima con l’aggiunta della maggiorazione semestrale degli interessi (interessi di mora 10% ogni 6 mesi).

Non preoccuparti, fortunatamente i tre importi vengono indicati con precisione nel verbale e non ti viene richiesto alcun calcolo matematico!

Importante è anche sapere che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore ad € 200,00, che versino in condizioni economiche disagiate (reddito massimo pari ad € 10.628,16 in caso di nucleo familiare composto da una persona, € 11.661,07 da due persone, € 12.693,98 da tre persone, € 13.726,89 da quattro persone), possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili (di importo minimo pari ad € 100,00). La richiesta di rateizzazione della multa deve essere presentata, entro 30 giorni dalla data di notifica, al Prefetto (se la violazione è stata accertata da Polizia Stradale, Carabinieri…) o al Sindaco (se la violazione è stata accertata dalla Polizia Municipale). La decisione sull’istanza è adottata nei 90 giorni dalla presentazione e può essere di accoglimento ovvero di rigetto. In caso di mancata adozione di una decisione espressa nel termine indicato, la richiesta si intende respinta.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell’entità della somma da pagare, viene disposta la rateizzazione in:

  • massimo 12 rate per sanzioni fino ad € 2.000,00,
  • massimo 24 rate per sanzioni da € 2.001 fino ad € 5.000,00,
  • massimo 60 rate per sanzioni superiori ad € 5.001,00

Si precisa, inoltre, che sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso annuo del 6% . 

Tuttavia in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, pertanto, si procederà all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti a titolo di sanzione e spese.

Se all’opposto vuoi valutare la possibilità di presentare ricorso “vincente”, devi prima di tutto verificare la correttezza del verbale: è infatti possibile impugnare una contravvenzione per vizi di forma o vizi sostanziali.

I vizi di forma riguardano la mancanza di un requisito formale essenziale o un’imperfezione della notifica che rendono annullabile il verbale. L’esempio classico di contestazione della multa per vizio di forma riguarda la notifica in ritardo del verbale (oltre 90 giorni dall’accertamento, 360 se la notifica è all’estero); oppure l’assenza sul verbale di alcuni dati necessari come le generalità del conducente, l’indicazione dell’agente che ha elevato la multa, il riferimento alla norma violata; oppure errori nell’indicazione della data o dell’orario o del luogo in cui è avvenuta l’infrazione o l’inesatta indicazione della targa o del modello dell’auto; oppure la mancanza della sommaria esposizione dei fatti o dell’indicazione della norma violata.

I vizi sostanziali, invece, concernono il contenuto della multa e sono riconducibili alla mancata o non corretta applicazione, da parte degli agenti o dell’amministrazione, delle regole o procedure previste dal Codice della Strada, oppure dall’utilizzo di strumenti non a norma. Anche gli esempi di vizi sostanziali sono molteplici: ad esempio è possibile impugnare le multe per eccesso di velocità rilevata con autovelox se l’apparecchio è solo approvato ma non omologato o se è posizionato sul senso opposto; così come i tutor non sono a norma perché privi di taratura periodica; oppure l’uso del cellulare alla guida per una telefonata d’emergenza; come pure si può fare ricorso anche nel caso di segnaletica stradale assente, posta su un solo lato o non leggibile.

Se hai ricevuto una multa per una violazione palesemente illegittima o infondata (come l’errore di persona, la notifica al vecchio proprietario a seguito di regolare passaggio di proprietà, il doppio verbale per la medesima infrazione, la rilevazione errata della targa del veicolo) puoi provare a richiedere l’annullamento del verbale direttamente all’ente che l’ha emanato, presentando richiesta tramite autotutela. In caso di diniego è possibile presentare, nei termini di legge, alternativamente ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto competenti per il luogo della commessa violazione.

RICORSO AL PREFETTO

RICORSO AL GIUDICE DI PACE

termini

entro 60 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale

entro 30 giorni dalla contestazione/notificazione del verbale (entro 60 giorni se residente all’estero)

costi

gratuito

pagamento del contributo unificato a seconda del valore della causa (minimo € 43,00)

forma del ricorso

documento da redigere in forma scritta ed in carta libera con il quale il trasgressore e/o l’obbligato in solido (es. proprietario del veicolo se diverso dal trasgressore), congiuntamente o disgiuntamente, individua/no i motivi di fatto e/o di diritto in base ai quali si ritiene illegittimo, nullo e/o annullabile il verbale ricevuto; non è necessario l’ausilio di un avvocato, ma è consigliabile

deposito

a mani o a mezzo raccomandata a/r da recapitarsi all’Organo accertatore o al Prefetto

a mani o a mezzo raccomandata a/r da recapitarsi alla cancelleria civile del Giudice di Pace

partecipazione al procedimento

si può chiedere la propria audizione

è obbligatorio presentarsi all’udienza, pena il rigetto del ricorso

inammissibilità del ricorso

se proposto oltre i termini, carenza delle generalità del ricorrente, carenza di sottoscrizione, …

accoglimento del ricorso

emette un’ordinanza con la quale stabilisce l’archiviazione (annullamento) del verbale di accertamento oppure per “silenzio accoglimento”, qualora il Prefetto non adotti il provvedimento entro 180 giorni se il ricorso è stato presentato all’Organo accertatore ovvero entro 210 giorni se lo stesso è stato presentato direttamente al Prefetto, salvo sospensione degli stessi qualora sia stata richiesta l’audizione

emette sentenza con la quale annulla la multa e, se richiesto, può condannare la controparte al pagamento delle spese legali (quantomeno al rimborso del contributo unificato)

rigetto del ricorso

conferma la legittimità del verbale ed emette un’ordinanza – ingiunzione con la quale stabilisce una sanzione pecuniaria pari al doppio della sanzione originale oltre le spese di notifica

con sentenza di rigetto determina anche l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata

impugnazione

ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) al Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa la violazione

appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza da presentare al Tribunale competente per il luogo di commessa violazione

E cosa succede se non paghi la multa e non fai ricorso?

Trascorsi i 60 giorni di tempo concessi per il pagamento delle multe, il servizio postale Atti Giudiziari invierà una lettera d’avviso al trasgressore insolvente per esortarlo al pagamento della sanzione amministrativa, per il quale verranno concessi ulteriori 30 giorni a decorrere dalla ricezione di detto avviso bonario. Qualora, scaduti i termini di proroga, non dovesse comunque verificarsi il saldo del pagamento sollecitato e dovessero continuare ad esistere multe non pagate, queste entreranno a far parte di una cartella esattoriale iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e saranno soggette ad una serie di maggiorazioni che potranno far lievitare l’importo da corrispondere fino al doppio della cifra che si sarebbe dovuta versare inizialmente, con successivi incrementi del 10% per ogni semestre di ritardo.

È bene far cenno infine al fatto che il diritto della Pubblica Amministrazione di esigere e riscuotere il pagamento delle somme dovute a sanzioni nascenti da violazioni del codice stradale si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono dal giorno in cui l’infrazione è stata commessa: termine che si interrompe per ripartire da capo ogniqualvolta al trasgressore venga notificata la relativa richiesta di pagamento.

Se è pur vero che per presentare ricorso (sia al Prefetto che al Giudice di Pace) non occorre il patrocinio di un avvocato, si consiglia ad ogni buon conto di chiedere il parere ad un professionista che potrebbe risolvere gli eventuali dubbi che qui non hanno trovato risposta.

Avv. SARA STRAGLIATI

Consulta legale Federconsumatori-Piacenza

Foto di tookapic da Pixabay 

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”

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