Al momento stai visualizzando Nuovo Regolamento UE a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario

Nuove regole per la tutela dei diritti dei passeggeri delle linee ferroviarie. È entrato in vigore dal 7 giugno 2023 il nuovo regolamento UE n.782/2021, che sostituisce il precedente regolamento risalente al 2007. Per la Commissione Europea “i passeggeri sono più protetti in caso di interruzione del viaggio e le compagnie ferroviarie devono garantire un’esperienza di viaggio agevole ai passeggeri a mobilità ridotta”. Il nuovo regolamento prevede anche la condivisione delle informazioni tra compagnie ferroviarie diverse in modo da garantire una maggiore competitività del trasporto pubblico.
Per Federconsumatori il nuovo regolamento ricalca la precedente impostazione che, una volta recepito dall’Autorità di regolazione italiana, andrà a confermare alcune limitazioni alla piena tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.
​ I rimborsi
Nel nuovo regolamento sono comprese alcune novità, non sempre positive riguardanti i rimborsi dovuti a cancellazioni, ritardi o deviazioni. Vengono esclusi dai rimborsi tutti i casi in cui il ritardo o la soppressione del treno sia dovuta ad eventi eccezionali come calamità naturali, pandemie o attacchi terroristici, cioè tutti quegli eventi esclusi dal possibile controllo degli operatori. Viene ribadito il diritto al rimborso in caso di sciopero oppure di altri eventi che avrebbero potuto essere ragionevolmente previsti. Si avrà diritto all’indennizzo se il ritardo è pari o superiore a 60 minuti e se l’importo indennizzabile è inferiore a 4 euro.
Ancora, i passeggeri non dovranno sostenere costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio che potranno effettuare anche con un altro operatore o con modalità di trasporto differenti e ottenere il rimborso del nuovo biglietto, se il vettore originario non garantisce la prosecuzione su un altro treno entro 100 minuti.

​ I biglietti “cumulativi”
Vengono considerati tali tutti quelli che prevedono coincidenze e vengono acquistati con una sola prenotazione. Se non diversamente e chiaramente comunicato per calcolare l’indennizzo dovuto al passeggero si terrà conto dell’intero importo pagato. Inoltre, l’acquisto di biglietti da diversi venditori o tour operator nell’ambito di un unico contratto di trasporto fa sì che gli stessi siano tutti responsabili per il rimborso dell’importo totale pagato e dell’eventuale risarcimento.

Il diritto all’assistenza
Qualunque sia il motivo del ritardo pari o superiore ai 60 minuti i viaggiatori avranno diritto all’assistenza. Ad esempio bevande o pasti e persino alloggio nel caso in cui debbano trattenersi sul luogo anche per la notte. Viene però stabilito un limite di tre giorni per il pernotto gratuito qualora l’evento che ha causato il ritardo rientri tra i casi eccezionali.
​ I diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta
L’unione Europea ha inteso garantire in particolar modo le persone con disabilità o a mobilità ridotta, introducendo tre norme fondamentali: è esplicitamente prevista la possibilità di avere un accompagnatore personale e un cane da assistenza; il termine di preavviso, entro il quale deve essere notificata la necessità di assistenza, è stato ridotto da 48 a 24 ore; è stata inserita la possibilità per gli Stati membri di rendere obbligatoria la creazione di sportelli unici per le persone con disabilità o a mobilità ridotta.

I moduli per i reclami
I viaggiatori avranno a disposizione tre mesi per presentare il reclamo. Ogni compagnia dovrà fornire moduli appositi per ottenere il rimborso o l’indennizzo. Nel caso in cui sorga una controversia, cioè il gestore ferroviario neghi il rimborso o l’indennizzo al viaggiatore, ci si potrà rivolgere, così come per i viaggi in aereo o nave, anche all’Autorità di Regolazione dei Trasporti tramite la piattaforma Concilia web, mentre nel caso di Trenitalia e Trenitalia Tper la conciliazione si svolge davanti allo specifico organismo conforme ai requisiti del Codice del Consumo che non prevede oneri a carico dell’utente. Il termine per la domanda di conciliazione parte dopo un mese senza aver ottenuto risposta al reclamo o che la risposta risulti insoddisfacente.

Articolo “Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. D.M. 10/08/2020 “ S.M.

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