Se un treno è in ritardo “La causa di forza maggiore” non può più essere una giustificazione per le imprese ferroviarie per NON rimborsare il cliente. Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE di Lussemburgo, che si è pronunciata su un contenzioso presentato alla Corte amministrativa austriaca.

Il viaggiatore, quindi, d’ora in poi avrà sempre diritto a un rimborso parziale del biglietto, qualora il suo treno faccia ritardo. Le MODALITa di RIMBORSO si basano sul regolamento dei diritti e degli obblighi del trasporto ferroviario: 25% del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, 50% invece per un ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Con la sentenza la Corte ha constatato che tale regolamento non prevede alcuna eccezione al Diritto di indennizzo anche se il ritardo è dovuto a “cause di forza maggiore”. E’ inoltre stato stabilito che le compagnie ferroviarie non possono in alcun modo inserire nei loro regolamenti clausole che le esonerino dagli obblighi di rimborso per un ritardo causato da “forza maggiore”.

S.M.

Spesa relativa all’intervento “La formazione e la tutela dei cittadini consumatori-utenti del programma generale della Regione Emilia-romagna finanziato dal Misnistero dello sviluppo Economico ai sensi del D.M. 26/5/2010

 

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