E’ stato firmato da parte del Ministro dell’Economia e del Ministro dello Sviluppo economico il decreto per l’aumento del limite del reddito per usufruire dell’esenzione del pagamento del canone TV. La misura annunciata fa salire a 8.000 euro (dai 6.713,98 precedenti) il reddito che consente l’esenzione dal pagamento del canone Rai, limitatamente a coloro che abbiano compiuto 75 anni.

il decreto, anche se già presente sulla Gazzetta Ufficiale, non è ancora operativo. Le modalità di attuazione verranno definite in seguito dall’Agenzia delle entrate.

Nel frattempo forniamo alcune indicazioni utili:

1. Il reddito a cui si fa riferimento è quello del nucleo famigliare nell’anno di imposta precedente a quello per cui si richiede l’esenzione. Per richiedere l’esenzione è necessario compilare la dichiarazione sostitutiva e presentarla presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa la dichiarazione può essere trasmessa con raccomandata senza busta, unitamente alla copia di un documento di identità valido, all’indirizzo Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 – Torino;

2. Presentando la richiesta entro il 30 aprile si ottiene l’esonero per l’intero anno, mentre se la richiesta viene inoltrata nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 luglio l’esenzione scatta dal secondo semestre dell’anno;

3. Per usufruire dell’agevolazione negli anni successivi a quello di presentazione non è necessario inoltrare ulteriori dichiarazioni ma naturalmente l’utente dovrà provvedere al pagamento della tassa qualora tali requisiti vengano meno;

4. I cittadini che abbiano pagato il canone per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 pur soddisfacendo il requisito di età e quello di reddito inferiore a € 6.713,98 possono chiedere il rimborso tramite il modello dedicato, presentando anche la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti.

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