Il regolamento (UE) n.181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus entra in vigore, garantendo nuovi diritti a chi viaggia in autobus in tutta l’UE. Il regolamento stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società di trasporto e ai gestori delle stazioni per quanto riguarda la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri. Ogni anno circa 70 milioni di passeggeri viaggiano in autobus nell’UE.

Il Vicepresidente della Commissione europea Siim Kallas, responsabile per i Trasporti, ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto le promesse e grazie a questo regolamento, i diritti dei passeggeri dell’UE si estendono anche a chi viaggia in autobus. L’UE è ora la prima regione del mondo che dispone di un complesso di diritti dei passeggeri per tutti i modi di trasporto.

Il regolamento relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus stabilisce diritti analoghi a quelli di cui beneficiano già i passeggeri del trasporto aereo, ferroviario e marittimo. I nuovi diritti prevedono:

  • la non discriminazione basata sulla cittadinanza riguardo alle tariffe e ad altre condizioni contrattuali;

  • il trattamento non discriminatorio per le persone disabili o a mobilità ridotta (nello specifico, assistenza gratuita nelle stazioni di autobus designate e a bordo degli autobus, nonché la compensazione pecuniaria per la perdita o il danneggiamento delle loro attrezzature per la mobilità);

  • informazioni adeguate e accessibili per tutti i passeggeri prima e durante il viaggio nonché informazioni a carattere generale sui loro diritti nelle stazioni e su internet;

  • il rimborso del prezzo del biglietto o il reinstradamento in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista (applicabile solo per distanze superiori a 250 km);

  • il rimborso del 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto; in caso di accettazione di un numero di prenotazioni superiore ai posti disponibili, di cancellazione o di ritardo superiore a due ore rispetto all’ora di partenza prevista, qualora la società di trasporti non consenta al passeggero di scegliere tra rimborso e reinstradamento (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);

  • un’adeguata assistenza (spuntini, pasti, bevande e, se necessario, alloggio) in caso di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti per i viaggi di durata superiore alle tre ore (applicabile solo per distanze superiori ai 250 km);

  • il risarcimento per il decesso, le lesioni, la perdita o il danneggiamento del bagaglio in seguito a incidenti stradali;

  • un sistema per la gestione dei reclami istituito dalle società di trasporti e a disposizione di tutti i passeggeri;

  • l’istituzione in ogni Stato membro di organismi nazionali indipendenti incaricati di garantire l’applicazione del regolamento e, se del caso, di imporre sanzioni.

Contesto

Prima che la Commissione europea decidesse di presentare, cinque anni fa, una proposta sui diritti dei passeggeri che viaggiano in autobus non esisteva né un accordo internazionale applicabile nella maggior parte degli Stati membri né una normativa UE che definisse diritti generali per questo modo di trasporto.

L’adozione nel 2011 del regolamento relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ha completato il quadro giuridico per gli utenti di tutti i modi di trasporto a livello dell’UE. Oggi l’Unione è il primo spazio integrato al mondo nel quale sono garantiti i diritti dei passeggeriche sono tutelati quando viaggiano nell’UE con qualsiasi modo di trasporto: aereo, ferroviario, marittimo o in autobus.

S.M.

 

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