Il Tribunale di Bologna ha chiarito con la sentenza n. 3042/2018, avviata da Federconsumatori, un importante principio in tema di pratiche commerciali scorrette: le forniture non richieste non debbono essere pagate.
Una firma falsa su un contratto e scatta una fornitura di gas mai richiesta; parte l’erogazione e arrivano anche le fatture per il consumo. A questo punto il cliente (acquisito con l’inganno) si rifiuta di pagare.
Sono gli ingredienti di una storia di ordinario marketing selvaggio, con il fornitore (nel caso specifico Hera) che pretende il pagamento delle bollette per avere erogato gas per 8 mesi a chi però non aveva firmato alcun contratto.
Il cliente non cede, ma la società insiste, fino ad ottenere un decreto ingiuntivo per la somma di quasi 5mila euro.
Il consumatore non si fa intimorire e il finale della storia lo scrive il giudice al quale si rivolge. E che gli dà ragione: se il contratto non è stato richiesto, la fornitura non va pagata.
Il Tribunale di Bologna, invocato come giudice d’appello dopo un primo grado svoltosi innanzi al giudice di pace, ha scritto nero su bianco sulla sentenza che dà torto al gestore che il consumatore ha ragione a rifiutare il pagamento di un servizio che non ha mai, consapevolmente, richiesto.
“Le norme che tutelano i consumatori in casi come questi – ci spiega l’avv. Paolo Garagnani che ha seguito la causa per il consumatore bolognese vittima della truffa – sono chiare: non sussiste alcun diritto del fornitore di pretendere il pagamento a fronte di una fornitura, effettivamente erogata, ma mai richiesta”.
Il caso specifico riguardava una fornitura per il periodo settembre 2012 – maggio 2013, e la norma applicabile è l’art. 9 del decreto legislativo 185/99 che attua una direttiva europea del 1997 (97/7/CE), emanata in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.
Secondo questa norma, “il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso”.
E le normative che si sono succedute hanno ribadito lo stesso precetto. L’art. 66 quinquies del Codice del Consumo (frutto del recepimento in Italia della direttiva europea 2011/83/UE) stabilisce infatti che “il consumatore è esonerato dall’obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi […]“.
“La legge non lascia spazio a interpretazioni diverse – continua Garagnani – ma troppo spesso le grandi società fanno finta di non saperlo. Chiedono infatti il corrispettivo della fornitura comunque erogata, evitando di contabilizzare solamente la componente OVD, cioè quella relativa alla commercializzazione al dettaglio. Lo fanno perché così dice una delibera dell’AEEG del 2012, dimenticando però che una norma di rango inferiore non può prevalere su leggi nazionali ordinarie e fonti europee“.
La sentenza di Bologna segna dunque una grande vittoria per i cittadini, spesso intimoriti dalle grandi aziende e preoccupati di vedersi tagliare l’acqua, il gas o l’elettricità in caso di mancato pagamento: “certo – conclude Garagnani – questa sentenza è importantissima, soprattutto perché esplicita, probabilmente per la prima volta, il carattere sanzionatorio della normativa in materia di forniture non richieste.
Anche il fatto che sia un tribunale a stabilirlo, e non un giudice di pace (dove normalmente finiscono le cause di questo tipo perché di poco valore), dà ulteriore spessore alla decisione”.
(Articolo tratto da il Salvagente)