In questi giorni sono numerosissimi i passeggeri di Ryanair coinvolti dalle cancellazioni decise dalla low cost irlandese fino alla fine di ottobre.

Ricordiamo le forme di tutela previste per chi viaggia in aereo in base alla Carta dei diritti del passeggero di Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile):

  • Il passeggero ha diritto ad un rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, oppure ad un volo sostitutivo da effettuarsi prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili.

La compagnia inoltre si dovrà far carico:

  • dell’assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • di un’adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più   pernottamenti;
  • del trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • di due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

In alcuni casi il passeggero ha diritto anche alla compensazione in denaro calcolata in base alla tratta e alla distanza percorsa:

  • voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km: 250 euro
  • voli intracomunitari superiori a 1.500 km: 400 euro
  • voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km: 250 euro
  • voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km: 400 euro
  • voli internazionali superiori a 3.500 km: 600 euro

Mentre la compensazione in denaro non è prevista:

  • quando  il passeggero venga informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso;
  • quando il preavviso venga fornito tra le 2 settimane e i 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo che parta non più di 2 ore prima rispetto a quello previsto e arrivi al massimo 4 ore dopo;
  • se nei 7 giorni antecedenti alla partenza è stato offerto al passeggero un volo alternativo che parta non più di 1 ora prima rispetto all’orario previsto per la partenza e che arrivi meno di 2 ore dopo rispetto all’orario previsto per l’arrivo;

La normativa prevede anche la possibilità di un risarcimento supplementare correlato alle spese aggiuntive che il passeggero ha dovuto sopportare (es. taxi, costo maggiore biglietto, ecc). In questo caso la compensazione pecuniaria può essere decurtata da esso. Per questo consigliamo ai cittadini coinvolti di conservare tutte le ricevute attestanti le spese sostenute.

Al fine di far valere i vostri diritti vi consigliamo di rivolgervi a una sede della Federconsumatori (presenti su tutto il territorio nazionale) o allo sportello SOS Turista (tel. 059 251108 email info@sosvacanze.it)

Federconsumatori ha chiesto ad Enac l’applicazione nei confronti di Ryanair di adeguate sanzioni e l’avvio di un confronto per definire procedure semplificate per erogare rimborsi e risarcimenti che spettano ai passeggeri, nonché definire ogni provvedimento utile a scongiurare il verificarsi di situazioni analoghe in futuro.

Giuseppe Poli

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2015″
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