Il D. Lgs. 150/11, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 21/09/2011, ha ridotto i termini per proporre ricorso al Giudice di Pace avverso ai verbali di accertamento per violazioni al codice della strada e alle ordinanze-ingiunzione di pagamento.

A partire dai ricorsi presentati dal 6 ottobre 2011 il termine per proporre il ricorso, a pena di inammissibilità, è di 30 giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale. In precedenza il termine era di 60 giorni.

Come presentare ricorso al Giudice di Pace avverso gli accertamenti di violazione al Codice della Strada

1.      Preparare ricorso e allegare: contravvenzione in originale, 5 copie del ricorso, copia del documento d’identità e gli allegati indicati in ricorso.

2.      Depositarlo alla cancelleria Giudice di Pace competente (luogo dell’infrazione) consegnandolo a mano o inviandolo via raccomandata con ricevuta di ritorno.

3.      Telefonare dopo qualche giorno (considerati i tempi delle poste e delle sistemazione della pratica) alla cancelleria del Giudice di Pace per avere i riferimenti necessari:

–      numero di ruolo della causa (indicato con R.g.)

–          nome del giudice;

–          data dell’udienza.

4.      Allegare al ricorso marca da bollo da 8,00 € e contributo unificato (37,00 € per ricorsi di valore massimo 1.100 €).

Raramente la cancelleria prende l’iniziativa di contattare la parte coinvolta per comunicare i riferimenti della pratica (convocazione, esito, ecc.). Si consiglia perciò di contattarla di propria iniziativa.

Una volta stabilita l’udienza è necessario parteciparvi. Se non potete, ricordate di avvertire la cancelleria per chiedere un rinvio al giudice: sono previste spese ulteriori in caso di mancata comparizione.

 

  • Estratto: D. Lgs. 150/11, Art. 7 – Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui e’ stata commessa la violazione.

3. Il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilita’, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e puo’ essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e’ altresi’ inammissibile se e’ stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonche’ da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell’ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo’ essere sospesa secondo quanto previsto dall’articolo 5.

7. Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonche’ alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all’opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L’amministrazione resistente puo’ avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

b) quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimita’ del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero l’autorita’ che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l’opposizione il giudice puo’ annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilita’ dell’opponente. Non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l’opposizione il giudice determina l’importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell’amministrazione cui appartiene l’organo accertatore, con le modalita’ di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l’opposizione, il giudice non puo’ escludere l’applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

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