Al momento stai visualizzando Canone rai: attenzione alla bolletta elettrica! Federconsumatori segnala molti casi di errori

Stanno arrivando agli sportelli Federconsumatori numerosissime segnalazioni di errore riguardanti il canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica. Le casistiche di errore più diffuse segnalate dai nostri utenti sono: l’addebito dei 70 euro del canone, pur avendo presentato la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo nei termini previsti (16 maggio), e l’addebito del canone nella fattura delle seconde abitazioni. Sono addirittura pervenute segnalazioni di addebito in fatture riguardanti la luce delle scale condominiali.

E’ evidente che la macchina burocratico-amministrativa si sta muovendo all’insegna della lentezza e dell’inefficienza, smentendo coloro i quali avevano assicurato ai cittadini che l’operazione di inserimento del canone in bolletta sarebbe stata indolore. Trattandosi di un’operazione pianificata da tempo, le problematiche che si stanno verificando erano perfettamente prevedibili e questo rende ancora più inaccettabile una situazione i cui costi si ripercuotono, come sempre, sui cittadini.

Ci pare pertanto opportuno ricordare che, in caso di errata fatturazione, è ammesso da parte dell’agenzia delle entrate il pagamento per differenza, ovvero provvedendo solo alla corresponsione della quota energia escludendo la parte relativa al canone.

Diversamente, in caso l’utente abbia già provveduto al versamento, potrà richiedere il rimborso:

 

  • con raccomandata semplice
  • tramite procedura on-line sul sito dell’agenzia delle entrate, disponibile a partire dal 15 settembre 2016
  • Attraverso intermediari autorizzati (CAF e professionisti)

 

Consigliamo, considerando che le disposizioni dell’agenzia delle entrate non stabiliscono una data di scadenza per la richiesta di rimborso, in vista della successiva fattura di energia che sarà comprensiva della seconda tranche del canone – che potrebbe contenere quindi altri errati addebiti, di valutare attentamente i tempi con cui richiedere il rimborso, onde evitare di presentare più istanze con costi moltiplicati.

Di seguito riportiamo un vademecum costruito sulle segnalazioni e sulle domande più frequenti pervenute ai nostri sportelli, che rimangono comunque a disposizione per tutti i chiarimenti necessari.

Chiediamo di contattarci per qualsiasi dubbio o domanda e di trasmetterci le diverse casistiche, in modo da essere a conoscenza di ulteriori problematiche.

CANONE RAI: COSA FARE?

  • A casa ho un televisore, quindi sono tenuto al pagamento del canone, tuttavia ho ricevuto la bolletta emessa dopo il 1 luglio e all’interno non è presente alcun addebito per l’abbonamento radiotelevisivo: cosa devo fare?

Nulla. E’ infatti possibile che alcune aziende che erogano l’energia elettrica non siano riuscite ad addebitare il canone prima dell’emissione delle bollette successive al 1 luglio. L’importo del canone verrà comunque addebitato nella bolletta successiva.

  • Ho inviato la dichiarazione di non detenzione della tv entro il 16 maggio ma nella bolletta che ho ricevuto dopo il 1 luglio sono comunque presenti i 70 euro di canone: cosa devo fare?

L’Agenzia delle Entrate informa che chiunque si trovi in questa situazione può effettuare il pagamento della sola quota energia secondo le modalità definite dal gestore. Se, invece, si è già provveduto al pagamento, sarà possibile chiedere il rimborso del canone tv (v. punti da 6 a 9).

  • Ho presentato la dichiarazione di non detenzione della tv successivamente al 16 maggio ma comunque entro il 30 giugno e nella bolletta che ho ricevuto successivamente al 1 luglio è presente un addebito di 70 euro per il canone Rai: è corretto?

No: in questo caso il pagamento dovuto è di 51,03 euro e non di 70. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.

  • Per l’utenza elettrica di una seconda casa ho ricevuto la bolletta successiva al 1 luglio che include anche 70 euro di canone: devo pagare?

In questo caso l’elemento discriminante è la tipologia di tariffa. Se si tratta di una tariffa RESIDENTE (D1 o D2 – uso domestico residenziale) l’utente deve pagare il canone (salvo che non venga pagato da un componente della stessa famiglia anagrafica su un’altra utenza), mentre il pagamento non è dovuto in caso di tariffa NON RESIDENZIALE (D3 – si può pagare per differenza, versando il solo importo dovuto per l’energia elettrica). In caso di utenza elettrica di una seconda casa con tariffa RESIDENTE le possibilità quindi sono due: provvedere al pagamento del canone (in caso un componente del nucleo familiare abbia stabilito nell’appartamento in questione la propria residenza) oppure (se quindi nessun componente del nucleo familiare risiede lì) comunicare all’azienda che eroga l’energia elettrica che l’utenza in questione è di tipo non residenziale. Teniamo presente che nel caso in cui si scelga quest’ultima soluzione l’impresa elettrica può chiedere pagamento degli arretrati. Nel caso di tariffa non residenziale l’Agenzia procede all’incrocio del dati dell’Anagrafe tributaria e delle imprese elettriche: se risulto residente presso un determinato indirizzo a cui è associata un’utenza non residenziale il canone è comunque dovuto e quindi viene addebitato. Nel caso di due o più bollette con tariffa residenziale l’addebito del canone avverrà sulla fornitura con attivazione più recente o, in mancanza, con la data di inserimento nel Registro centrale Ufficiale.

  • Nei giorni scorsi è stato emesso il provvedimento con cui l’Agenzia ha stabilito i codici tributo per il versamento tramite F24 per gli utenti che non sono intestatari di alcuna utenza elettrica ma sono comunque tenuti al pagamento: l’importo deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il codice TVRI per rinnovo abbonamento o TVNA per nuovo abbonamento.
  • In data 2 agosto 2016 sono state definite, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, le modalità di presentazione dell’istanza rimborso del canone.

Le modalità di presentazione possono essere tre:

A – Presentazione via web, attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate A PARTIRE DAL 15 SETTEMBRE 2016 (utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline);

B – Presentazione attraverso intermediari abilitati delegati (ad esempio CAF o professionisti);

C – Presentazione tramite raccomandata SEMPLICE all’indirizzo Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – casella postale 22 – 10121 Torino (solo in questo caso va allegata la copia di documento di identità valido)

La richiesta di rimborso può essere presentata per le seguenti motivazioni:

A – L’utente è esente dal pagamento del canone per età (ha compiuto il 75° anno di età) e reddito (reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro) e ha presentato dichiarazione sostitutiva. Nel modulo di rimborso inserire codice 1.

B – L’utente ha ricevuto l’addebito in bolletta ma ha già pagato il canone con modalità diverse (ad esempio addebito sulla pensione). Nel modulo di rimborso inserire codice 3.

C – Il canone è già stato addebitato su una fattura relativa ad un’altra utenza elettrica intestata a un componente della stessa famiglia anagrafica dell’utente.

ATTENZIONE: SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN QUESTO CASO L’ISTANZA DI RIMBORSO HA VALIDITÀ ANCHE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al provvedimento precedente dell’Agenzia delle Entrate, e ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Nel modulo di rimborso inserire codice 4.

D – L’utente ha presentato entro i termini previsti la dichiarazione di non detenzione della tv. Nel modulo di rimborso inserire codice 5.

E – Altri motivi differenti da quelli elencati. Nel modulo di rimborso inserire codice 6.

  • In merito all‘esecuzione dei rimborsi, il provvedimento precisa che questi ultimi verranno erogati dalle imprese mediante accredito sulla prima fattura utile oppure con altre modalità, fermo restando che le aziende stesse sono tenute ad assicurare all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione da parte dall’Agenzia delle informazioni necessarie ad erogare il rimborso stesso. A questo proposito risulta particolarmente problematico stabilire la tempistica del rimborso, poiché l’utente non può sapere esattamente quando l’Agenzia delle Entrate trasmetterà tali informazioni all’azienda. Non risulta assolutamente chiaro, inoltre, cosa succede se nel frattempo l’utente cambia fornitore di energia elettrica: non è specificato se in caso di switch le due imprese provvedano autonomamente allo scambio dei dati relativi all’utenza in questione oppure se, al contrario, sia l’intestatario del contratto a dover comunque inviare una comunicazione all’azienda entrante. Nell’ipotesi in cui il rimborso da parte dell’azienda non vada a buon fine, la restituzione della somma è disposta dall’Agenzia delle Entrate.
  • Il modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate richiede di inserire, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale dell’intestatario dell’utenza, l’anno di imposta a cui si riferisce il canone (naturalmente non può essere un anno precedente al 2016) e l’importo totale del rimborso richiesto. Se, quindi, la richiesta è relativa a due o più fatture, nel campo TOTALE deve essere inserita la somma di tutti gli importi di cui si richiede il rimborso. Se la richiesta viene inoltrata per due o più fatture relative ad un solo codice POD, è sufficiente inserire tale codice una sola volta nella prima riga, per poi indicare i singoli numeri delle fatture con i relativi importi. A tale proposito, considerando che il provvedimento non stabilisce una data di scadenza entro la quale presentare l’istanza, occorrerà valutare attentamente i tempi con cui richiedere il rimborso, onde evitare di presentare più istanze con costi moltiplicati.

NB – Nel caso di motivazione con codice 4 occorre comunicare il codice fiscale della persona che ha già pagato il canone e anche la data di inizio, cioè la data da cui ricorre il presupposto che si sta dichiarando (ad esempio l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica). Il campo data di fine deve essere compilato SOLO se al momento di presentazione dell’istanza sono cessati i presupposti che vengono dichiarati. In caso contrario il campo non deve essere compilato. Se viene compilato il campo data di fine, l’istanza non vale come dichiarazione sostitutiva.

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