• DEVO ACQUISTARE LA POLIZZA

Quali rischi copre la polizza R.C. Auto?

Riguarda i rischi relativi alla sola responsabilità civile e vincola l’agenzia assicuratrice a pagare gli importi dovuti a titolo di rifusione per i danni involontariamente cagionati ad altre persone dalla circolazione dell’autovettura.

È vero che con l’auto a gasolio si paga di più?

Nella maggior parte dei casi sì. Le tariffe, infatti, si basano sulla maggiore o minore probabilità che l’assicurato provochi un sinistro: chi possiede una autovettura diesel o gpl si presume essere una persona che utilizza molto la macchina e quindi maggiormente a rischio incidente.

Che cosa si intende per massimale?

È il valore massimo complessivo risarcito dalla Compagnia in caso di sinistro. Se il danno è superiore al valore del massimale, la cifra residua resta a carico dell’assicurato che ha causato il
danno.

Chi non è coperto dalla garanzia R.C. Auto?

L’unico individuo a non essere coperto dalla garanzia di Responsabilità Civile Auto è il conducente del veicolo colpevole dell’incidente. Quest’ultimo può comunque tutelarsi, per i danni alla persona, con una assicurazione accessoria per gli infortuni al conducente.

Il contraente di una polizza R.C. Auto può essere una persona diversa dall’intestatario al P.R.A.?

Sì. I contratti di assicurazione prevedono oltre all’assicurato, altri due soggetti: l’intestatario al P.R.A., che è il proprietario del veicolo come risulta dal libretto di circolazione, ed il contraente, cioè chi stipula e paga la polizza. Quindi, si può stipulare una polizza con contraente ed intestatario del veicolo che non siano la stessa persona. Inoltre il contraente può essere diverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe di merito del proprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

Posso usufruire della classe di merito maturata da un mio familiare per un’autovettura già di mia proprietà?

No. Se l’auto non è di nuova proprietà, la classe non può passare da un soggetto ad un altro se non in particolari condizioni, ad esempio tra moglie e marito se in regime di comunione di beni.

Posso utilizzare la classe di merito che ho già maturato sulla mia auto per l’autovettura che sto acquistando per mio figlio?

Sì, se: l’autovettura da assicurare è di nuova proprietà; se il familiare è stabilmente convivente; se la classe maturata è riferita anch’essa ad un’autovettura; in questo caso potrai beneficiare delle agevolazioni previste dall’applicazione della Legge Bersani.

Risparmiare rimanendo scoperti per piccoli danni – vale la pena scegliere la franchigia?

Dipende da che tipo di guidatore sei. Non conviene se usi molto l’auto in città e tendi a violare spesso le regole della circolazione o se hai difficoltà di parcheggio. In questi casi infatti il rischio di causare incidenti, anche se di modesta gravità è altissimo. Se scegliessi la franchigia dovresti perciò sempre pagare parte dei danni da te provocati. Diversamente, se è difficile che provochi incidenti, troverai più convenienza ad inserire nella polizza una franchigia, che, a parità di tutte le altre condizioni, comporta tariffe inferiori a quelle di polizze senza di questa.

Le sanzioni per chi non si assicura – quanto mi costa una multa?

Parecchio: l’articolo 193 del Codice della Strada prevede una sanzione amministrativa di 656 euro. Questo importo può essere ridotto a un quarto (164 euro) solo quando si viene sorpresi a circolare senza copertura assicurativa entro 15 giorni dalla scadenza della polizza precedente e si provvede a rinnovarla anche dopo aver preso la multa, ma pur sempre entro i 15 giorni. Qualcuno interpreta questa disposizione nel senso che i 15 giorni si possono contare non dal giorno di scadenza della polizza, ma da quello del periodo di tolleranza (di altri 15 giorni) concesso al termine di un contratto che prevede il tacito rinnovo. Complessivamente, quindi si avrebbero 30 giorni a disposizione a partire dalla scadenza per rinnovare la polizza senza incorrere nella sanzione più pesante. Ma non è detto che questa interpretazione sia condivisa dalle forze dell’ordine che accertano l’infrazione, e dal prefetto o dal giudice di pace chiamati a decidere su un eventuale ricorso presentato dall’automobilista. Alla sanzione pecuniaria si aggiunge poi il sequestro immediato del veicolo, che si trasforma in confisca nel caso in cui l’automobilista non paghi la multa e non riattivi la copertura assicurativa R.C. per un periodo di almeno sei mesi.

  • HO ACQUISTATO LA POLIZZA

Quali documenti dovrò avere una volta comperata una assicurazione?

Sono 4:
1. la polizza, che altro non è che il contratto che avete firmato;
2. il certificato di assicurazione, attestante l’esistenza, la validità e la durata di una copertura;
3. il contrassegno, documento che deve essere sempre esposto e ben visibile;
4. la carta verde, documento necessario per andare all’estero.

Posso chiudere un contratto di assicurazione se cambio idea subito dopo averlo firmato?

Sì, se nel contratto è stata prevista la possibilità di avvalersi del diritto di ripensamento da parte dell’assicurato. Questo diritto permette di cancellare la polizza secondo la formula del “Soddisfatto o Rimborsato”, purché l’assicurato manifesti questa volontà entro 14 giorni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi.

Che cosa è la disdetta di contratto?

È la comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro il termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare il tacito rinnovo di questo. Generalmente entro 15 giorni prima della scadenza annuale del contratto.

Che cosa è la sospensione del contratto e come si chiede?

È una condizione contrattuale cha dà la possibilità all’assicurato di sospendere la propria polizza se prevede di non utilizzare il veicolo assicurato per un periodo di tempo (generalmente non inferiore ai 3 mesi consecutivi e non superiore ai 12 mesi). Va fatta comunicazione direttamente alla compagnia di assicurazione riconsegnando i documenti di polizza: certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde.

La mia auto è in demolizione. Posso richiedere il risarcimento per il premio non utilizzato?

Certamente. L’assicurato ha diritto ad essere rimborsato del premio relativo al periodo di copertura non utilizzato.

Se decido di vendere la mia auto, posso cedere la mia garanzia R.C. Auto al futuro proprietario dell’auto?

Sì. Basta solo comunicare i suoi dati anagrafici alla compagnia di assicurazione che rilascerà una nuova polizza con diverso intestatario. Così non ci sarà più il vincolo di pagare i premi successivi.

Quali sono i soggetti legittimati al ritiro dell’attestato di rischio?

Il contraente ed il proprietario del veicolo assicurato, nonché altra persona munita di delega su carta semplice ed identificabile con un documento di riconoscimento.

A quali condizioni l’agenzia assicuratrice è obbligata a fornirmi su richiesta l’attestato di rischio?

In base al DPR 45/81, alle modifiche D.Leg.175/95 e alla Legge 39/77 la compagnia di assicurazione deve mettere a disposizione del contraente l’attestato di rischio entro 3 giorni lavorativi prima della scadenza annuale della polizza.

Nel caso in cui l’assicurato non abbia pagato il premio o rate di premio il contratto è sempre valido?

No, la copertura rimane sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza concordata per il pagamento del premio (vedi la polizza) e riprende alle ore 24 del giorno di pagamento. Va comunque precisato che, se sono trascorsi meno di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate di premio, previo pagamento delle rate insolute, il contratto può tornare in vigore. Se invece sono trascorsi più di sei mesi dalla scadenza del premio o delle rate di premio il contratto non è più valido per legge.

Cambiare compagnia per risparmiare – mi conviene veramente?

Dipende se riesci a trovare una copertura R.C. Auto a un prezzo più conveniente di quella che avevi prima purché le condizioni della polizza offerta siano le stesse o migliori, devi sempre valutare la convenienza complessiva dell’operazione. Per esempio, alcune compagnie includono in garanzia base determinate coperture che altre escludono (infortuni del conducente, rinuncia alla rivalsa, ecc…). Inoltre è importante valutare bene se c’è la possibilità di acquistare anche le altre garanzie per rischi diversi, prima fra tutte l’incendio e furto. I tassi e le garanzie che applicano le compagnie sono molto flessibili e sul costo totale della polizza alla fine incidono molto. Ci può essere una compagnia con un’elevata R.C. Auto ma con coperture da furto e incendio molto vantaggiose e viceversa. Fatevi fare un preventivo completo in modo da poter valutare bene l’offerta.

In caso di furto dell’auto, ho diritto al mantenimento della classe per un’altra autovettura?

Sì, se presenti la richiesta di subentro della nuova autovettura entro 60 mesi ed a patto che sia intestata al medesimo proprietario. Nel caso in cui, successivamente, la tua auto sia ritrovata, andrà assicurata nella classe di merito maturata alla data del furto.

Furto totale del veicolo, che cosa devo fare?

Comunicalo subito alla compagnia fornendo copia della denuncia di furto presentata all’autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui hai prestato denuncia all’autorità stessa. La compagnia corrisponderà all’assicurato, il rateo di premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie Rischi Diversi, ad esclusione della garanzia furto (al netto di imposte ed oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di premio pagata. Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), sei tenuto al pagamento del premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.

Se per una garanzia acquistata opera uno scoperto (pari ad una percentuale di danno con un minimo specificato), come viene liquidato il danno coperto da quella garanzia?

Rispondiamo con un esempio pratico. Se lo scoperto è pari al 10%, con un minimo di 200,00 euro, il danno verrà liquidato al netto del 10% del suo valore, tutti i danni che ammontano ad una somma inferiore a 200,00 euro non verranno liquidati. Per i danni che ammontano ad una somma superiore a 200,00 euro sino a 2.000,00 euro opererà il minimo di 200,00 euro. Per le somme superiori, opera
il 10% del valore del danno medesimo.

Se un ladro mi ruba la macchina e causa un incidente, chi paga?

In caso di furto dell’autovettura devi sporgere regolare denuncia alle autorità competenti e fornirne copia alla tua compagnia assicurativa. Dalle ore 24 del giorno in cui è stata presentata la denuncia all’autorità, sarà il Fondo Vittime della Strada che pagherà gli eventuali danni ai terzi senza rivalersi sull’assicurato.

  • IL RISARCIMENTO DIRETTO

Cosa è esattamente il Risarcimento Diretto e come funziona?
Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti
direttamente dal proprio assicuratore. In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile oparzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle normative, alla propria compagnia di assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinitti: l’intestatario al P.R.Asicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle normative.

Quando si applica?

La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.
Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:
1) che il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del
Vaticano);
2) che i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del
Vaticano);
3) che i veicoli siano assicurati con imprese italiane oppure con imprese straniere che esercitano la R.C.
Auto in regime di stabilimento (Art. n° 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazioni di servizio (Art.
24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto;
4) che non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro;
5) che le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica.

Ci sono casi in cui non si può applicare questa procedura?

Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di:
1) incidente accaduto all’estero;
2) incidente con più di due veicoli;
3) danni gravi alla persona del conducente. In questo caso la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona del conducente occorre rivolgersi alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.

Con il Risarcimento Diretto come devo fare a richiedere i danni?

La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria compagnia di assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax, ovvero in modo telematico se previsto dalla polizza. Noi consigliamo un mezzo
che evidenzi una data certa di spedizione.
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
– per il danno a cose:
a. il nome degli assicurati;
b. le targhe dei due veicoli coinvolti;
c. la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni;
d. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
e. le generalità di eventuali testimoni;
f. l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
g. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni);
– per le lesioni personali del conducente, inoltre:
a. l’età, l’attività o il reddito del danneggiato;
b. l’entità delle lesioni subite;
c. la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti
che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
d. l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
e. l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.

Quali devono essere i tempi di risposta della compagnia di
assicurazione?

Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:
• 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 giorni se il Modulo CAI allegato è a firma congiunta dei protagonisti del sinistro);
• 90 giorni per le lesioni del conducente;
• o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.

Con il Risarcimento Diretto quando avviene il rimborso?

Dopo la comunicazione della somma offerta, la compagnia di assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.

La compagnia mi invia un’offerta di risarcimento. Se non la ritengo adeguata che posso fare?

In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria compagnia di assicurazioni. Raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal tuo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite periti liquidatori.

La procedura del Risarcimento Diretto si applica ai trasportati?

La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati. Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla compagnia di
assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente. Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla compagnia di assicurazioni del responsabile del danno.

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