La prescrizione è la cessazione di un diritto dovuto al tempo trascorso rispetto al termine fissato per l’esercizio del diritto stesso. Purtroppo, a complicare le cose, capita che la legge non preveda per tutti i diritti lo stesso termine di prescrizione, ma si va da pochi giorni fino a venti anni ed oltre.

E così, quando il Ministro Tremonti decise di requisire le somme prescritte si riferiva in particolare alle somme depositate in banca e non movimentate da almeno dieci anni, termine di prescrizione per tali somme. Prima del provvedimento di legge quelle somme diventavano di proprietà del depositario (banca, poste o altro), mentre la nuova legge assegnava le somme ad un apposito fondo istituito con la stessa legge, denominato Fondo rapporti dormienti. Nelle intenzioni dichiarate dal ministro queste somme sarebbero servite per risanare le migliaia di situazioni anomale createsi dal punto di vista finanziario (Parmalat, Argentina, Cirio ed altre) ma alcuni eventi successivi (terremoti ecc.) e la perenne fame di denaro del Tesoro italiano hanno dirottato altrove i benefici.

Fortunatamente la stessa legge ha previsto che entro altri dieci anni i titolari di queste somme possono richiedere la restituzione delle somme devolute al fondo. Successivamente il Ministero del Tesoro ha delegato Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) a gestire sia il fondo che la restituzione delle somme legittimamente richieste, previa una apposita breve istruttoria.

La normativa ha sortito diversi corollari, tra cui uno dei più  importanti è quello riguardante le polizze vita scadute e non riscattate. Per esse il C.C., all’art. 2952, dispone che la prescrizione di somme a qualsiasi titolo dovute da una assicurazione si prescrive entro un anno, e non entro dieci. Per quanto riguarda le polizze vita, a volte di durata smisurata, non è infrequente che i beneficiari diretti, o in premorienza di questi, i legittimi eredi non sappiano o non ricordino dove la polizza si trovi e quando, quasi sempre casualmente, ne entrano in possesso molte volte il suo riscatto è prescritto. Tutte le associazioni di consumatori, cui tali beneficiari si sono rivolti, hanno condotto una lunga ed appassionata battaglia per ottenere un provvedimento di legge che ha portato a due gli anni per dichiarare la prescrizione.

In queste settimane il D.M. 28 maggio 2010 è stato reso totalmente operativo ed è possibile, con una sempre documentata domanda, rientrare in possesso del riscatto assicurativo prescritto, posto che fosse stato trasferito ai Rapporti dormienti. Naturalmente esistono alcune condizioni che devono essere rispettate:
il diritto al riscatto deve essere intervenuto dopo il 1° gennaio 2006;
questo diritto deve essersi prescritto prima del 29 ottobre 2008;
l’intermediario, ovvero la compagnia assicurativa o comunque l’obbligato,  deve aver rifiutato il pagamento del riscatto e deve averlo versato ai Rapporti dormienti.

Le domande di rimborso devono essere presentate non oltre il 15 aprile 2013, nella forma che vedremo, a
Consap SpA – Gestione polizze dormienti
Via Yser, 14 00198    ROMA
tramite raccomandata A.R., ovvero a mano, avendo cura – in questo caso – di ritirare un timbro datato su una copia della domanda. In entrambi i casi sul plico deve essere apposta la dicitura “Legge n. 388/2000, art. 148, comma 1 – D.M. 28.5.2010 art. 7 – Gestione Polizze Dormienti”. E’ altresì possibile, ma solo  se si è forniti di PEC (Posta Elettronica Certificata),  inoltrare la domanda a consap@pec.consap.it.

In ogni caso la  domanda deve essere tassativamente corredata dai seguenti documenti:

copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (front/retro). Non sono considerati documenti di identità quelli non ricompresi negli artt. 1 e 35 DPR 28.12.2000 n. 445;
copia del codice fiscale;
copia della polizza vita;
originale dell’attestazione rilasciata dagli intermediari (compagnie assicuratrici, banche, ecc.) conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l’intermediario dichiari di aver accertato la sussistenza dei requisiti di dormienza della polizza vita e quindi l’evento che ha sancito il diritto alla riscossione del capitale è intervenuto dopo il 1° gennaio 2006, che la prescrizione del diritto è avvenuta prima del 29 ottobre 2008, che il capitale è stato trasferito al Fondo Rapporti dormienti (con indicazione della data del versamento, importo e numero CRO) ed infine la conferma di aver rifiutato il pagamento del capitale, causa l’intervenuta prescrizione, con impegno a non eseguirlo neanche in futuro.

Nei casi particolari previsti dalla legge (eredi, tutori, delegati o mandatari), valgono le regole normalmente previste per i casi specifici.

In caso di documentazione insufficiente, Consap richiederà una integrazione che però dovrà pervenire entro 60 giorni dalla richiesta ed in ogni caso entro il 14 ottobre 2013, data tassativa di chiusura delle istruttorie.

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