A quanti è capitato di aver perso la carta bancomat a seguito di furto o smarrimento e di aver poi scoperto che qualcuno aveva effettuato prelievi usando il PIN? Moltissimi. E a quanti di questi la banca ha spontaneamente  rimborsato gli importi prelevati in modo fraudolento? Praticamente nessuno. La prassi seguita dalla banche in questi casi, infatti, è sempre stata quella di dare per scontata la colpa grave del cliente: se il ladro era a conoscenza del PIN, evidentemente il cliente lo aveva custodito senza la necessaria diligenza, magari scrivendolo su un foglietto o nel portafogli. Di conseguenza, niente rimborso.
Al derubato non restava che rassegnarsi, oppure tentare un lungo e difficile contenzioso legale contro la banca, dall’esito incerto.

Recentemente, però, la situazione sta radicalmente cambiando, grazie alle disposizioni del D.Lgs. 11/2010 e all’indirizzo ormai costante dell’organismo preposto alla definizione extragiudiziale delle controversie tra banca e clienti, L’Arbitro Bancario Finanziario.
Di questo organismo abbiamo parlato in un altro articolo; oggi vogliamo segnalare una pronuncia ottenuta da un associato Federconsumatori che ribalta in modo netto la prassi delle banche in caso di prelievi fraudolenti, e lo fa con argomentazioni precise ed impeccabili.
L’Arbitro afferma infatti che  “il legislatore ha disposto che il rischio inerente all’utilizzazione di mezzi di pagamento debba ricadere completamente sull’intermediario, in ragione della professionalità e capacità di gestione dei rischi inerenti all’utilizzo di strumenti valutati aprioristicamente quale “pericolosi”, salvo l’importo di € 150,00 richiesto in maniera fissa al cliente quale contributo alle perdite, somma che pertanto dovrà essere riconosciuta alla banca” e che “la grave negligenza(nella custodia del PIN) deve certamente essere provata dal prestatore del servizio, che quindi sarà tenuto ad allegare fatti che supportino tale qualificazione, vale a dire fornire la prova liquida della colpa grave”, con netta esclusione di prove presuntive.
In base a queste argomentazioni, il nostro associato si è visto riconoscere il diritto al rimborso pressoché integrale della somma prelevata, oltre al rimborso delle spese per la procedura.

L’orientamento dell’Arbitro è quindi nettamente favorevole al cliente e conferma l’imparzialità e l’utilità di questo strumento nelle controversie con gli istituti di credito.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della decisione.

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