“Con decisione del 7/07/2015 l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in accoglimento del ricorso proposto per conto di una nostra Associata, ha disposto che l’Intermediario Finanziario corrispondesse alla suddetta, vittima di truffa on line, la somma di euro 2mila oltre agli interessi maturati”: è con soddisfazione che Fabrizio Ghidini, Presidente di Federconsumatori Parma, commenta l’esito della vicenda che ha interessato una consumatrice  rivoltasi all’associazione di via La Spezia.
“Abbiamo assistito la consumatrice nella fase del reclamo nei confronti della Banca – prosegue Ghidini – quindi, stante il rifiuto dell’Istituto Bancario a dar corso alla richiesta risarcitoria, nella proposizione del ricorso all’ABF, un organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria, istituito dalla Banca d’Italia”.
“La vicenda si presentava complessa”, precisa l’avv. Marcello Spaggiari, il legale di Federconsumatori Parma che ha assistito la consumatrice. Quest’ultima, “dopo aver aperto una mail, che riportava i segni distintivi della propria Banca, aveva preso visione di un link che riproduceva esattamente l’home page del servizio home banking abitualmente utilizzato. La cliente, pur non avendo inserito le proprie credenziali, nell’arco di pochi minuti si era vista sottrarre dal conto corrente tutte le proprie disponibilità. I fondi risultavano essere stati contestualmente accreditati su una carta di credito prepagata, rilasciata dalla stessa banca ad un altro cliente e da qui immediatamente trasferiti all’estero, pare all’insaputa dello stesso titolare della carta di credito. Non solo, due ulteriori addebiti con uguale causale, per complessivi euro 1900, erano stati rifiutati dal sistema informatico della Banca esclusivamente per l’avvenuto esaurimento dei fondi disponibili. L’Istituto Bancario aveva respinto la richiesta risarcitoria, imputando alla cliente di aver risposto ad una mail che, già visivamente, avrebbe dovuto indurla a dubitare dell’autenticità della provenienza, e di non aver diligentemente custodito i propri codici di accesso al servizio”.
“Contrariamente a quanto sostenuto dall’Istituto Bancario – continua l’avv. Spaggiari – si era in presenza di una frode informatica complessa ed articolata, per attuare la quale i truffatori avevano impiegato una tecnica informatica sofisticata e coinvolto un altro cliente della Banca, titolare di una carta di credito prepagata”. “Siamo riusciti a tutelare la nostra Associata”, conclude il legale, “grazie ad una dettagliata ricostruzione dei fatti e con argomentazioni volte a rimarcare, da un lato, il legittimo comportamento tenuto dalla nostra assistita e, dall’altro, a far emergere le gravi carenze dell’Istituto Bancario. L’ABF, in accoglimento di quanto da noi proposto, ha rigettato tutte le eccezioni della Banca, riconoscendo che nessuna responsabilità poteva  essere concretamente imputabile alla nostra assistita e rilevando come  l’Istituto Bancario avesse mancato  di fornire la prova dell’avvenuta autenticazione delle operazioni addebitate alla cliente. Il Collegio, per questi motivi, ha disposto che la Banca provveda entro 30 giorni a corrispondere alla ricorrente le somme fraudolentemente sottrattele oltre agli interessi maturati e alle spese sostenute per il ricorso”.
Il Presidente Ghidini, con l’occasione, ricorda che oltre all’assistenza nelle controversie in materia bancaria ed assicurativa, Federconsumatori è impegnata quotidianamente anche nella consulenza ai Consumatori che versino in situazioni di sovraindebitamento.

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