Commento a cura dell’Avv. Vanna Pizzi – Federconsumatori.

L’istituto nel nostro ordinamento è stato introdotto dall’art. 49 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha modificato l’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206

E’ stata così delineata l’Azione di classe italiana che, a partire da gennaio 2010, i consumatori potranno accedere a tale istituto al fine di far rispettare i propri diritti lesi.

La legge ha determinato quali sono i diritti che possono essere tutelati tramite quest’azione:

A) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile (contratti conclusi mediante moduli o formulari). Quindi la legge fa riferimento ad una responsabilità contrattuale

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Responsabilità extracontrattuale o precontrattuale.

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Responsabilità extracontrattuale anche da fatto illecito e risarcimento del danno.

Ha altresì determinato dal lato soggettivo legittimato ad agire in giudizio:

– 1. Qualsiasi consumatore componente della classe di riferimento. Questo può autonomamente o mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, agire tramite l’azione di classe, al fine di far accertare la responsabilità e condannare al risarcimento del danno e alle restituzioni l’impresa che abbia compiuto l’illecito.

– 2. E’ sufficiente anche un solo consumatore per incardinare il giudizio collettivo. In seguito, i consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di classe potranno poi aderire all’azione, senza ministero di difensore.

– 3. Tale adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo. L’atto di adesione, contenente, oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche ma non necessariamente, tramite l’attore, nel termine stabilito dal giudice. La proposizione dell’azione di classe produce i suoi effetti sulla prescrizione dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.

FORI DI COMPETENZA

Novità assoluta della legge è rappresentata dalla fissazione di fori esclusivi per l’incardinamento dell’azione di classe.

Infatti, la legge oltre a sancito il principio generale che l’azione di classe deve essere proposta al Tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa, ha altresì stabilito che:

Per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino,

per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia,

per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma

per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli.

Processualmente l’azione viene giudicata dal Tribunale territorialmente competente in composizione collegiale.

L’ INTRODUZIONE DELL’AZIONE

L’azione viene introdotta con atto di citazione, che però va notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

IL FILTRO

Nella prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità o meno della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istruttoria davanti a un’autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.

La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonchè quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe.

RECLAMO AVVERSO L’ORDINANZA DI AMMISSIBILITA’ O MENO DEL GIUDIZIO.

Avverso l’ordinanza che decide sulla ammissibilità o meno dell’azione può essere proposto reclamo davanti alla Corte d’Appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore.

Sul reclamo la Corte d’Appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Se il reclamo è proposto su un’ ordinanza ammissiva dell’azione, esso non sospende il procedimento già incardinato davanti al Tribunale.

IL GIUDIZIO. Contenuto dell’ORDINANZA DEL GIUDICE

Il Giudice decide con ordinanza sull’ammissibilità o meno dell’azione

Qualora il Giudice emani l’ordinanza di inammissibilità, con essa regola anche le spese, e ordina la più opportuna PUBBLICITA’ a cura e spese del soccombente.

Qualora invece il Giudice emani l’ordinanza con cui ammette l’azione, il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L’esecuzione della PUBBLICITA’ è condizione di procedibilità della domanda.

Nel caso in cui il Giudice ammette il giudizio di classe, con la stessa l’ordinanza:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall’azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l’esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell’attore, devono essere depositati in cancelleria.

Copia dell’ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di PUBBLICITA’, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

È escluso l’intervento di terzi ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile.

Con l’ordinanza con cui ammette l’azione il Tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l’equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l’istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma.

Quelle proposte entro detto termine sono riunite d’ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

DEFINIZIONE DEL PROCESSO. LA SENTENZA

Se il Tribunale accoglie la domanda, pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme.

In caso di accoglimento di un’azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate.

La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti.

È fatta salva però l’azione individuale dei soggetti che non aderiscono all’azione collettiva.

Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti, in pendenza di giudizio non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.

L’APPELLO

In caso di Appello alla sentenza emanata a seguito dell’instaurazione dell’azione di classe, la Corte d’Appello, qualora venga effettuata la richiesta dei provvedimenti di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza di primo grado (articolo 283 del codice di procedura civile), tiene altresì conto dell’entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La Corte può comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

IRRETROATTIVITA’

La legge ha altresì introdotto il principio dell’irretroattività, infatti le disposizioni sull’azione di classe, si applicano solo agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 23 luglio 2009, n. 99.

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