Può succedere, quando ci si reca presso una banca o una società finanziaria per richiedere un prestito o per accendere un mutuo, di vedersi negato il finanziamento perché considerati “cattivi pagatori”.
Quando si viene segnalati come cattivi pagatori in una Centrale Rischi o SIC (Sistema di Informazioni Creditizie)? Vediamo alcuni esempi:
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in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di un prestito o di un mutuo
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in caso di ritardato pagamento degli importi pagati tramite la carta di credito
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in caso di prolungati periodi di giacenza in rosso del conto corrente bancario
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in caso di pignoramento
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in caso di revoca della carta bancomat e della carta di credito
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quando si ritarda sistematicamente nel pagamento delle utenze (luce, gas, telefono)
Quando la banca ci segnala che siamo stati inseriti nell’elenco dei cattivi pagatori, la prima cosa da fare è farsi dire quale ente ha inserito il nostro nominativo nella banca dati.
Ci sono diverse le società, sia private che pubbliche, che raccolgono e archiviano in appositi registri le informazioni sull’affidabilità finanziaria di privati.
Una volta conosciuto il nome della centrale rischi nel cui archivio siamo stati inseriti, è possibile procedere alla richiesta dei dati di accesso all’elenco per verificare che dati sono stati inseriti .
Se la segnalazione è stata corretta, il nominativo rimarrà nell’archivio per un determinato ammontare di tempo previsti per legge e indicati nel “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” stilato dal Garante della Privacy, dopodiché il nome verrà cancellato automaticamente e in modo gratuito dalle liste.
Se invece siamo stati inseriti nell’elenco per errore, allora è possibile richiedere la cancellazione allegando tutta la documentazione che attesta il rispetto delle scadenze dei pagamenti previste dal contratto di finanziamento stipulato con la banca o finanziaria.
Per quanto tempo vengono conservate le informazioni?
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per 12 mesi per i casi di ritardo nel pagamento di una o due rate poi regolarizzato. I dodici mesi decorrono dalla data di regolarizzazione;
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per 24 mesi in caso di ritardato pagamento di più di due rate. I 24 mesi decorrono dalla data di regolarizzazione
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per 36 mesi per i casi di mancata regolarizzazione (morosità grave) dei pagamenti. I trentasei mesi decorrono dalla data di cessazione del contratto.
Articolo realizzato da S.B. – collaboratrice Federconsumatori Rimini A.P.S.
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