Al momento stai visualizzando L’etichettatura dei prodotti alimentari. Nessun ingrediente segreto!

L’etichetta è la carta di identità di un alimento che per legge deve fornire specifiche informazioni per indirizzare il consumatore verso un consumo consapevole.

Attraverso l’etichetta il consumatore ha gli strumenti per scegliere il prodotto che maggiormente corrisponde alle proprie esigenze e per valutare il rapport qualità/prezzo.

Pertanto, l’etichetta deve garantire trasparenza evitando per esempio di indurre l’acquirente in errore sulle effettive caratteristiche, qualità, origine del prodotto o attribuire al prodotto stesso proprietà atte a curare malattie o accennare a proprietà farmacologiche.

L’etichetta quindi deve essere:

  • chiara
  • leggibile
  • indelebile
  • facile da leggere.

Per  legge vanno distinte tre tipologie di prodotti alimentari:

  • prodotti preconfezionati ossia confezionati presso punti di produzione con un imballaggio che va mantenuto integro fino al momento del consumo;

  • prodotti preincartati ossia quelli confezionati nel punto vendita a richiesta del consumatoe (es. salumi al taglio)

  • prodotti sfusi ossia prodotti per i quali non è possibile apporre etichetta in quanto privi della confezione (es. ortaggi freschi). In questo caso le informnazioni devono essere riportate su appositi cartelli.

Per quanto riguarda i prodotti preconfezionati, la normative stabilisce che le etichette devono riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  • denominazione di vendita, ossia il nome del prodotto. Alcune denominazioni sono legali ossia  rigidamente stabilite da norme europee (es. olio extravergine d’oliva, vino) altre da normative italiane (es. pasta di semola di grando duro). Altre denominazioni sono di fantasia associate al nome dell’azienda (es. Grancerale: in questo caso la descrizione sarà biscotto a base di cerali) oppure possono essere merceologiche (es. pizza, lievito) ossia conosciuti come tali sul mercato;
  • ingredienti, ossia l’elenco di tutti gli elementi impiegati nella realizzazione del prodotto in ordine ponderale decrescente.   Attenzione!!!!! Ci sono dei prodotti che non hanno obbligo di indicare gli ingredienti: vino, distillati, i prodotti costituiti da un solo ingrediente (es. olio,) in quanto la denominazione di vendita coincide perfettamente con il prodotto, aceto, acqua gassata. Si parla di  ingrediente evidenziato quando esso compare nella denominazione di vendita o se viene evidenziato con parole o immagini oppure la quantità è riportata in percentuale (es. filetti di sgombro all’olio di oliva, ingredienti: sgombri in olio d’oliva 26%, sale).

In etichetta deve essere indicata la natura dei grassi di origine animale (va indicata la specie) e degli oli di origine vegetale (es. olio di palma, olio di girasole). Tra gli ingredienti figurano anche gli additivi che devono essere preceduti dal codice CE o dal nome specifico (es. Antiossidante E300 oppure antiossidante acido ascorbico).Gli additivi maggiormente utilizzati nell’industria alimentare sono gli addensanti, coloranti, esaltatori di sapidità, correttori di acidità, emulsionanti, educolcoranti, ecc.

Il produttore deve indicare in etichetta tutti gli ingredienti che possono provocare  allergie o intolleranze alimentari. Nello specifico, ogni allergene deve essere indicato esplicitamente e deve essere riportato in maniera tale da essere facilmente letto dal consumatore.

Gli allergeni possono essere molto pericolosi per la salute e visto che durante la produzione la possibilità di contaminazioni accidentali è alta, questa eventualità va segnalata con opportuni avvisi (“può contenere tracce di …”, “stabilimento che utilizza ….”

  • indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento se diverso da quello di produzione

  • nome e/o ragione sociale o del produttore o del confezionatore o del venditore

  • quantità netta (al netto della tara e si applica ai prodotti preconfezionati nei punti vendita) e quantità nominale (quantità contenuta in un imballaggio). Per gli alimenti confezionati con liquido di governo (es. mozzarella, sott’oli) si deve riportare l’indicazione del peso totale e del peso sgocciolato

  • termine minimo di conservazione (TMC) ossia la data entro la quale va consumato il prodotto perchè mantiene inalterate le caratteristiche. Le diciture che si possono trovare sono: “da consumarsi preferibilmente entro il 31.12.2020” “da consumarsi preferibilmente entro la fine del 12.2020”.  Attenzione!!!!! Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili e che quindi possono costituire pericolo per la salute umana, il TMC è sostituito con la data di scadenza;

  • lotto di produzione, con questo si identifica una quantità di prodotto lavorata in condizioni praticamente identiche e viene apposto con un codice alfanumerico. Tale indicazione è molto utile perchè consente di identificare in caso di richiamo, se il prodotto è a rischio o meno;

  • tabella nutrizionale, obbligatoria dal 13 dicembre 2016. Tale tabella deve contenere il contenuto energetico espresso in chilocalorie, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, protein, sale. Tali informazioni possono essere integrati con altri elementi come amido, fibre, acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi, sali minerali e vitamine.

La normativa italiana prevede l’obbligo per tutti i prodotti alimentari in commercio di riportare in etichetta l’indicazione del luogo di origine o di provenienza.

Per i prodotti trasformati l’indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione.

Scendendo nel particolare, è obbligatorio indicare l’origine per le seguenti tipologie indicare:

ortofrutticoli freschi: nome del Paese

  • uova: nome del Paese sul guscio

  • carni di pollo: nome del Paese

  • carni bovine: nome del Paese di nascita, allevamento e macellazione

  • pesci, crostacei, molluschi: nome del Paese insieme alla tecnica di produzione (pescato, allevato)

  • miele: nome del Paese

  • olio: nome del Paese

  • vino: nome del Paese in cui sono state raccolte le uve e prodotto il vino

  • grano, riso, pomodoro: è prorogato fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione di origine del grano per la pasta di semola di grano duro, riso e pomodoro nei prodotti trasformati.

  • Nello specifico, per la pasta deve essere indicato sulla confezione il Paese  dove è stato coltivato il grano, il Paese dove è stato macinato il grano (molitura). Per quanto riguarda il riso deve essere indicato il Paese di coltivazione, il Paese di lavorazione e il Paese di confezionamento.

Articolo realizzato da S.B. – collaboratrice Federconsumatori Rimini A.P.S.

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”
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