Si è rivolta alla Federconsumatori di Piacenza una signora incorsa in una spiacevole situazione, con risvolti sorprendenti. La signora G.M. era rimasta bloccata dentro la propria abitazione privata a causa della rottura della serratura della porta di casa.
La nostra Associata effettuava una ricerca in internet, trovando una società in grado di intervenire in tempi brevi. Contattata telefonicamente, la ditta in questione comunicava che il costo dell’intervento, al netto dei costi necessari all’eventuale sostituzione della serratura, sarebbe stato di Euro 60.
Accettata tale tariffa fissa, la signora forniva telefonicamente tutti i dati necessari al fine di permettere al tecnico di raggiungere la sua abitazione. Nel giro di qualche ora si presentava un uomo il quale, dopo aver lavorato per circa mezz’ora e smontato la serratura, ne confermava la rottura. Poco male: aperta la porta la signora era libera!
Il tecnico, approfittando del momento di gioia della sventurata signora, le faceva immediatamente firmare un foglio a riprova dell’intervento effettuato, presentando subito dopo l’incredibile conto di 720 Euro. La nostra Associata, traumatizzata ed incredula, pur di allontanare il soggetto, pagava immediatamente l’importo con carta di credito, senza ricevere alcun tipo di documento, né fiscale né contrattuale, ma riusciva con destrezza ad effettuare una foto del foglio firmato ed esibito frettolosamente dall’artigiano solo a lavoro ultimato.
Da noi esaminato, tale documento si è rivelato una sorta di contratto d’opera con contestuale “preventivo”. Verificate le voci ivi inserite, oltre ad un costo di manodopera esorbitante, abbiamo appreso con stupore dell’addebito del costo di una nuova serratura, da Euro 240 iva esclusa, mai consegnata, né tanto meno montata sulla porta dell’abitazione che infatti ne era stata lasciata priva. Federconsumatori ha quindi contestato all’artigiano sia l’inserimento in fattura di voci per beni mai consegnati, sia la mancata presentazione del preventivo scritto obbligatorio.
Ed infatti, in tutti i casi in cui un contratto venga proposto fuori dai locali commerciali del professionista − oppure a distanza (ad esempio via internet o al telefono) − quest’ultimo deve fornire al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, tutta una serie di informazioni prima che egli sia vincolato dal contratto. Nell’elenco delle informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo figurano, tra le altre, informazioni riguardo all’identità del professionista, i suoi recapiti, le caratteristiche principali dei beni o servizi, ed loro il prezzo comprensivo di imposte e/o spese aggiuntive di spedizione e/o ogni altro costo, nonché informazioni circa le modalità del pagamento, la consegna, l’esecuzione e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni.
In conclusione, pretendere un preventivo dettagliato in caso di contratti fra professionisti e consumatori non è solo consigliabile, ma è un diritto espressamente previsto dalle norme a favore del consumatore, e consegnare tale documento per iscritto, anche senza una richiesta espressa da parte del consumatore, configura un obbligo inderogabile a carico del professionista.
Avv. Giulio Ricciardi – Consulta legale Federconsumatori Piacenza
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