Riceviamo in questi giorni da molti utenti richieste di chiarimenti circa la possibilità di ottenere i rimborsi TIA in conseguenza delle sentenze del Giudice di Pace di Genova e della Commissione Tributaria di Siena.
Vogliamo chiarire a questo proposito che l’unica novità rilevante, al momento, oltre alle due sentenze di cui sopra, è stata la presentazione di una causa-pilota da parte del rappresentante di un’associazione locale di utenti presso il Giudice di Pace di Treviso, di cui si attende l’esito. Tuttavia, la giurisprudenza in materia è stata finora altalenante e senza risultati scontati, stante sempre il margine di discrezione del singolo giudice che inevitabilmente assume rilevanza in una simile situazione di vuoto normativo nonché il carattere non vincolante delle singole sentenze nei confronti degli altri giudici.
Sul punto, è doveroso osservare che ogni utente investito dal problema dovrebbe fare individualmente una causa, con tutti i rischi connessi anche in termini di soccombenza.
Infatti, il nuovo regime TIA previsto dal Codice dell’Ambiente del 2006 non è mai entrato in vigore a causa della mancata emanazione da parte del Ministero dell’Ambiente dei relativi regolamenti attuativi; per conto suo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risolto la questione equiparando la “vecchia” TIA (prevista dal “decreto Ronchi” del 1997) a quella “nuova”, ivi compresa la sua natura privatistica e l’assoggettabilità all’IVA (Circolare MEF 3/DF, 11/11/2010).
Di fatto risulterebbe complesso agire direttamente in giudizio per ottenere i rimborsi avvalendosi della sola sentenza della Corte Costituzionale da cui si è originata le vicenda (che peraltro non riguardava direttamente il regime della TIA, ma la competenza in merito delle Commissioni Tributarie – non avendo dunque alcun valore vincolante al riguardo).
Alla luce della lacune normative a livello nazionale nonché dei più recenti interventi legislativi ed amministrativi citati (peraltro recepiti nel nostro territorio dal relativo Regolamento ATO FC, art. 22 che prevede espressamente la TIA come tariffa assoggettabile a IVA) troveremmo pertanto difficoltoso addivenire ad un esito positivo del caso in maniera generalizzata.
Ad ogni modo consigliamo di inviare al proprio gestore richiesta di restituzione della somma indebitamente trattenuta tramite la compilazione dei moduli che si possono scaricare dai siti di Federconsumatori.
Rimettendo comunque alla libera valutazione del cittadino l’opportunità di proporre individualmente una causa civile contro il gestore del servizio presso il Giudice di Pace, considerando inoltre tutti gli adempimenti che ne deriverebbero, nonché i rischi di causa, reputiamo opportuno ed adeguato attendere una soluzione della questione in sede legislativa – come peraltro da tempo fermamente segnalato dalla struttura nazionale Federconsumatori agli organi legislativi e di governo.