Al momento stai visualizzando Corrispettivo Cmor nelle bollette. Cos’é e come funziona?

Può capitare che in seguito ad un cambio fornitore venga richiesto il pagamento del corrispettivo CMor anche se si aveva già pagato tutte le vecchie bollette.

Ma che cos’é  il CMOR? Questa è una domanda che molto spesso ci sentiamo chiedere da  coloro che si rivolgono ai nostri sportelli.

Il CMor (Corrispettivo Morosità), introdotto dall’AEEG (ora Arera) con la Delibera ARG/elt 191/09, poi integrata nella Deliberazione 30/11/2010 – ARG/elt 219/10, è il sistema in base al quale in base al quale viene garantito un indennizzo al vecchio fornitore uscente di energia elettrica per l’eventuale mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi tre mesi di erogazione, prima del passaggio effettivo del cliente finale al nuovo fornitore.

Il corrispettivo CMOR si basa su un semplice principio: tutti i consumi vanno pagati. Proprio per questo motivo cambiare continuamente fornitore non è la soluzione per annullare i pagamenti in pendenza.

Un caso emblematico è quello che ci ha presentato un nostro utente che chiameremo “sig. Mario”, il quale per l’utenza di energia elettrica di casa, ha chiesto il passaggio dal gestore A al gestore B, ma con il vecchio gestore (A) ha una morosità in corso. Infatti, il gestore A  ha chiesto  di fatturare nella prima bolletta utile del nuovo gestore (B)  questo corrispettivo Cmor.

Contestualmente, il sig. Mario riceve da una società di recupero crediti una richiesta di pagamento pari all’importo fatturato dal vecchio gestore A.

E’ bene precisare che il corrispettivo CMor può essere richiesto solo in fattura, ma non è parte del nuovo contratto di fornitura stipulato con la nuova società (non deve essere inserito nella fatturazione del nuovo gestore) ma deve essere inserito a parte, per esempio nella sezione “Altre voci”.

Quindi, è preferibile saldare il CMor in bolletta, cosa che non ha fatto il sig. Mario che invece ha pagato la somma all’agenzia di recupero crediti e quindi, solo dopo molte difficoltà (ed il nostro aiuto!), è riuscito a spiegare al gestore di aver regolarizzato la situazione debitoria.

Infine, va specificato che il vecchio fornitore può richiedere il corrispettivo CMor solo se il debito è pari o superiore ai dieci euro e solo in caso di effettivo mancato pagamento del saldo della fattura inviata prima della chiusura del contratto e del passaggio al nuovo fornitore.

S.B

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”
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