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Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, l’Emilia Romagna sarà tutta in zona rossa. Quindi DAD per scuole e Università, chiusi i servizi per l’infanzia,(ATTENZIONE DISPOSIZIONE MODIFICATA DA DL 6/30 aprile 2021…leggi qui) stop a tutte le attività commerciali escluse le essenziali. Spostamenti solo per lavoro, salute, necessità. 

Tra i parametri più significativi presi in esame per il passaggio della regione in zona rossa, l’aumento del tasso di occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva (dal 32 al 40%) che in reparti ordinari Covid (dal 40 al 47%); l’incidenza su base settimanale che nei sette giorni dall’1 al 7 marzo è stata di 439,5 casi ogni 100.000 abitanti; la crescita dell’indice di contagio RT regionale, che questa settimana è salito all’1,34 (superiore quindi all’1,25 indicato come soglia dal Governo per l’istituzione della zona rossa. Così come da lunedì scatta automaticamente con 250 casi ogni 100.000 abitanti).

Di seguito tutte le regole da osservare in zona rossa:

ZONA ROSSA

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

BAR E RISTORANTI

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITà COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SCUOLA (ATTENZIONE DISPOSIZIONE MODIFICATA DA DL 6/30 aprile 2021…leggi qui)

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia  le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

ATTIVITà MOTORIA E SPORTIVA

Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri. Chiusi barbieri, parrucchieri e centri estetici

ATTIVITà LAVORATIVA

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

S.M.

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