Al momento stai visualizzando Covid 19. Nuovo DPCM marzo 2021 in vigore fino al 6 aprile. Tutto ciò che è o non è consentito fare nelle varie zone

Il nuovo Dpcm del 2 marzo 2021 è il primo firmato da Mario Draghi. Sarà valido dal 6 marzo fino al 6 aprile e introduce nuove misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Ecco cosa cambia su spostamenti tra regioni, viaggi all’estero, seconde case, scuole e asporto.

ZONA GIALLA: 

SPOSTAMENTI

  • Sono consentiti esclusivamente gli spostamenti dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità

  • In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. E’ comunque fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza

BAR E RISTORANTI

  • E’consentito consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Negli stessi orari è consentita senza restrizioni la vendita con asporto di cibi e bevande.

  • E’ possibile la vendita con asporto  anche dalle 18.00 alle 22.00, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

  • La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

ATTIVITà COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

Sono consentite le aperture di tutti gli esercizi commerciali a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 

Sono chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

SCUOLA

  • L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi

  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

  • E’prevista la facoltà, con decisioni dei Presidenti di Regione, di chiudere gli istituti con ricorso alla Didattica a Distanza nei territori dove si raggiunge un’incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti.

ATTIVITà MOTORIA E SPORTIVA

  • È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

  • In ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso

  • Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SALE GIOCHI

  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingoe slot machine anche nei bar e tabaccherie.

TRASPORTI

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

  • Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala

ZONA ARANCIONE

SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

  • È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

  • In ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno,  fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

  • Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITà COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

  • Sono consentite le aperture di tutti gli esercizi commerciali a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

  • Inoltre, le attività aperte devono rispettare i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio 

  • Sono chiusi nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

  • SCUOLA

  • L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E’ obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi

  • Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

  • E’prevista la facoltà, con decisioni dei Presidenti di Regione, di chiudere gli istituti con ricorso alla Didattica a Distanza nei territori dove si raggiunge un’incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti.

ATTIVITà MOTORIA E SPORTIVA

  • È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

  • In ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell’Autorità delegata in materia di sport, è sospeso

  • Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

SALE GIOCHI

  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, bingoe slot machine anche nei bar e tabaccherie.

TRASPORTI

  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

ZONA ROSSA

SPOSTAMENTI

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  • Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

BAR E RISTORANTI

  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

  • Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ATTIVITà COMMERCIALI AL DETTAGLIO E CENTRI COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

SCUOLA

  • Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia  le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

ATTIVITà MOTORIA E SPORTIVA

  • Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

  • È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

SERVIZI ALLA PERSONA

  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona ad eccezione delle lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri. Chiusi barbieri, parrucchieri e centri estetici

ATTIVITà LAVORATIVA

  • I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile

MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA

  • Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.

TEATRI, CINEMA, SALE DA CONCERTO

  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

S.M.

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