Al momento stai visualizzando Il caso del mese di Federconsumatori ER. Buoni postali serie Q/P, accolta la domanda di Federconsumatori per il riconoscimento di interessi più favorevoli

Nuova vittoria per la Federconsumatori di Piacenza nella tutela dei propri associati titolari di buoni fruttiferi postali della serie “Q/P”.

L’associazione si è occupata del caso di un risparmiatore che aveva sottoscritto sette buoni fruttiferi postali della serie “Q/P”, di Lire 100.000 ciascuno, emessi tra luglio 1986 e dicembre 1988.

Si tratta di prodotti che garantivano un elevato rendimento, calcolato sulla base degli interessi prospettati dalla tabella e/o dal timbro presenti sul retro dei buoni.

Al momento della richiesta di rimborso Poste Italiane (oltre anche “Poste”) aveva proposto all’associato una somma inferiore rispetto a quanto riportato sul retro dei titoli.

Poste, secondo una prassi consolidata, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, aveva collocato moduli cartacei appartenenti ad una serie non più in corso (nella specie quelli relativi alla serie “P”), apportando però – e da qui il motivo del ricorso – una modifica solamente parziale.

Sui predetti buoni, infatti, Poste aveva apposto due timbri: uno, sulla parte anteriore, con la dicitura serie “Q/P”, l’altro, su quella posteriore, indicante la misura dei nuovi tassi.

Il timbro apposto dietro ai buoni non indicava però i nuovi tassi per l’ultimo decennio di validità del titolo, cioè quelli spettanti dal 21° al 30° anno dalla data di emissione.

Federconsumatori, nell’interesse del proprio associato, dopo aver inviato un primo reclamo a Poste cui l’intermediario aveva risposto negativamente, ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (oltre anche “ABF”).

Il Collegio ABF di Bologna ha deciso il ricorso n. 0700566/19 del 31/05/2019, accogliendo la domanda che l’Associazione piacentina aveva presentato nell’interesse del risparmiatore e stabilendo che per i buoni della serie “Q/P”, sottoscritti dal 1° luglio 1986, si devono applicare le condizioni riportate sul retro del titolo, migliori rispetto a quelle fissate dal D.M. del 13 giugno 1986 e utilizzate da Poste per il calcolo del rimborso.

L’intermediario aveva l’onere di indicare i rendimenti effettivamente garantiti per l’intero periodo di validità: specificando, nel timbro apposto sul retro, solo i rendimenti fino al 20° anno, ha lasciato legittimamente presumere che negli ultimi dieci anni venisse applicato il rendimento fisso bimestrale indicato sul buono in calce alla tabella (nel caso in esame, Lire 25.815 – cfr. foto).

Il Collegio ABF ha dato rilevanza al fatto che sul retro del buono non vi è alcun timbro che indichi la modifica del regime di interessi relativamente agli ultimi dieci anni, periodo in contestazione per il quale devono essere calcolate le condizioni – più vantaggiose – riportate in calce alla tabella originaria.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, in linea con l’orientamento ormai consolidato presso i Collegi ABF (Collegio di Roma, decisione n. 8791/17; Collegio di Bologna, decisione n. 11696/17; Collegio di Torino, decisione n. 4868/17; Collegio di Milano, decisione n. 2496/16) ha confermato il diritto del ricorrente ad ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono, al netto di quanto eventualmente già rimborsato per tutto il periodo.

L’associato, nel caso di specie, all’esito del citato ricorso, ha ottenuto un rimborso complessivo di Euro 3.317,13.

La decisione costituisce una nuova importante conferma per la Federconsumatori di Piacenza che, negli ultimi anni, tramite i propri legali, ha seguito numerose pratiche come quella in esame, ottenendo per gli associati importanti risultati e rimborsi, spesso di importi anche maggiori rispetto a quello in oggetto in quanto parametrati al valore di emissione del singolo buono.

Se sei titolare di buoni della serie “Q/P” o di altri prodotti anche di diverse serie, contattaci per una consulenza.

Avv. Daniele Fontana

Federconsumatori Piacenza

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018”
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