Al momento stai visualizzando Covid 19, il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri sancisce il calendario delle riaperture e le modifiche al coprifuoco

Il decreto legge del 18 maggio 2021, n. 65  – Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha sancito un calendario delle riaperture e modificato gli orari del coprifuoco. Ecco data per data cosa cambierà

Coprifuoco e spostamenti

Fino al 6 giugno 2021, in zona gialla, l’orario di coprifuoco comincerà alle 23:00 e termina alle ore 5:00 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o per motivi di salute.

Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, l’orario di coprifuoco comincerà alle 23:00 e termina alle ore 5:00 del giorno successivo

Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. 5. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Servizi di ristorazione

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e dei protocolli e linee guida adottati.

Attivita’ commerciali all’interno di mercati e centri commerciali

Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.
 

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita’ di palestre sono consentite in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell’aria, senza ricircolo.

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita’ ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere in conformita’ alle linee guida adottate.

Attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino‘, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati

Parchi tematici e di divertimento

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati 

Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

In zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e’ assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche’ dei flussi di visitatori, garantiscano modalita’ di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell’anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio e’ assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

S.M.

Realizzato con i fondi del Ministero dello sviluppo economico. Riparto 2020

Foto di Andreas Lischka da Pixabay 

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